Se desideri informazioni sulla trasformazione di un’associazione professionale in STP, siamo a disposizione per aiutarti. Infine, la trasformazione di un’associazione professionale in STP richiede attenzione ai dettagli fiscali.
Per una prima consulenza gratuita, contattaci, pertanto, compilando il questionario.
Indice
La fiscalità dell’associazione professionale
Lo studio associato produce reddito di lavoro autonomo che, in sede di dichiarazione dei redditi, è attribuito pro quota per trasparenza ai soci ai sensi dell’art 5 del TUIR.
I provento dello studio associato sono soggetti a ritenuta acconto anch’essa attribuita pro quota ai soci in sede dichiarativa e che , in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, delle suddette ritenute nella propria dichiarazione dei redditi, l’associato può decidere di riattribuire le ritenute allo studio associato. Tuttavia, quando si affronta la trasformazione di un’associazione professionale in STP, bisogna considerare anche questi aspetti fiscali.
Trasformazione di un’associazione professionale in STP: la trasformazione in STP
Uno studio professionale per l’esercizio in forma associata della libera professione di avvocati si trasforma in una società tra professionisti (STP) Società a responsabilità limitata a far data dal 01/01/2026. La trasformazione trasforma anche la natura del reddito che diviene , post trasformazione, reddito di impresa.
Di conseguenza, la trasformazione di un’associazione professionale in STP comporta cambiamenti significativi nel regime fiscale.
Trasformazione di un’associazione professionale in STP : art 177 del TUIR
I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonchè di passività, organizzato per attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare in un apposito prospetto di riconciliazione in dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
Il successivo comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
- ai conferimenti in società per esercizio di attività professionali;
- agli apporti in associazioni o società semplici di cui all’art 5, costituite per esercizio in forma associata di arti e professioni;
- alle trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti
Il comma 4 prevede inoltre che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a reddito di lavoro autonomo a un periodo di imposta soggetto a reddito di impresa.
Inoltre, la trasformazione di un’associazione professionale in STP può migliorare l’organizzazione del lavoro tra soci.
La STP potrà fruire delle ritenute
La STP potrà utilizzare le ritenute riattribuite dallo studio professionale in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi attraverso il modello F24 avvalendosi del codice tributo 6830.
Per una prima consulenza gratuita, contattaci, pertanto, compilando il questionario.















