Le cripto valute irrilevanti ai fini fiscali: da neutralizzare tutte le valutazioni e le quantificazioni contabili secondo l’aggiornamento pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate. In questo articolo approfondiremo cripto valute valutazione fiscale e civilistica per chiarire meglio l’argomento. Quindi, il tema delle Cripto valute valutazione fiscale e civilistica rappresenta una novità di grande attualità.
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Indice
Cripto valute valutazione fiscale e civilistica
Il provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate affronta, in particolare, il caso di una società che ha acquistato diverse tipologie di cripto valute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Solana. Si tratta di cripto valute non emesse da autorità pubbliche, non generate da un contratto e registrate, con modalità crittografate, su un “registro distribuito”. Le istruzioni assumono particolare rilievo poiché, come evidenziato dall’OIC, i principi contabili nazionali non disciplinano in modo espresso la contabilizzazione delle cripto valute. In effetti, la questione delle Cripto valute valutazione fiscale e civilistica assume un ruolo rilevante. Ciò avviene nell’applicazione delle norme contabili.
Cripto valute valutazione fiscale e civilistica: le politiche contabili delle cripto valute
Sul piano contabile, le nuove indicazioni richiamano il principio OIC 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali, definite come beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. L’OIC riconduce le cripto valute a tale ambito in quanto prive di consistenza fisica, non monetarie e individualmente identificabili. In tema di Cripto valute valutazione fiscale e civilistica, questi elementi risultano fondamentali. Essi servono per inquadrare contabilmente il bene immateriale.
Vale il criterio della destinazione per la classificazione in bilancio delle cripto valute
Ai fini della classificazione in bilancio, occorre inoltre considerare il criterio della destinazione previsto dall’OIC 12: qualora le cripto valute siano destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società, esse devono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto, senza applicazione dell’ammortamento; se, invece, sono destinate alla vendita nell’ambito della normale operatività aziendale, devono essere classificate tra le rimanenze di magazzino, quali beni immateriali acquistati per la rivendita senza rilevanti trasformazioni. In tale seconda ipotesi, l’iscrizione avviene al costo di acquisto. Successivamente, negli esercizi successivi, la valutazione deve essere effettuata al minore tra costo e fair value.
La distinzione sul piano fiscale
Sul piano fiscale, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 110, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto valute alla data di chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dalla relativa imputazione a conto economico.
Si determina, pertanto, un trattamento fiscale autonomo rispetto a quello contabile. In coerenza con tale impostazione, la circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E, precisa che le valutazioni e le quantificazioni relative alle cripto valute devono essere fiscalmente sterilizzate mediante variazioni in aumento o in diminuzione, indipendentemente dalla loro classificazione contabile tra immobilizzazioni immateriali o rimanenze. Infine, Cripto valute valutazione fiscale e civilistica rimane un tema centrale per il corretto inquadramento sia ai fini fiscali che civilistici.
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