Sono esenti dal pagamento dell’ Imu l’abitazione principale e pertinenze (garage, cantine). In particolare, la locazione parziale prima casa non fa perdere agevolazione IMU.
Secondo la normativa vigente, per la locazione parziale non paga imu: i dettagli vanno analizzati caso per caso.
La definizione di abitazione principale comprende Immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La locazione parziale della prima casa non fa perdere l’agevolazione imu.
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Indice
Locazione parziale non paga imu: i dettagli
L’esenzione Imu per l’abitazione principale spetta al contribuente anche nel caso in cui l’immobile si parzialmente a terzi. L’unica condizione è che il possessore vi mantenga la residenza e la dimora abituale. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8236 del 2 aprile 2026.
La norma di legge che disciplina l’agevolazione Imu interpreta la locazione parziale dell’abitazione in modo non impeditivo per la fruizione dell’esenzione, qualora il possessore mantenga la propria residenza e dimora abituale nell’immobile.
Per fruire del beneficio è sufficiente provare che sussistano i requisiti imposti dalla norma di legge: residenza e dimora abituale nell’immobile.
Locazione parziale non paga imu: i dettagli
Pertanto, è imposta la coesistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica nei diversi immobili utilizzati come abitazione principale, anche se ubicati in comuni diversi. Le coppie non devono essere discriminate a seconda che abbiano formalizzato o meno il loro rapporto con un matrimonio o un’unione civile. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione deve essere assicurato lo stesso trattamento alle coppie sposate, a quelle che hanno costituito un’unione civile o a coloro che hanno un semplice rapporto di convivenza. Le coppie che hanno formalizzato il loro rapporto devono poter fruire due volte dell’esonero dal pagamento qualora abbiano per vari motivi fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avviene da tempo per i conviventi di fatto.
La locazione parziale della prima casa non fa perdere l’agevolazione imu.
La locazione parziale della prima casa non costituisce atto impeditivo all’agevolazione
La locazione parziale della prima casa non costituisce fatto impeditivo dell’agevolazione Imu che continua a sussistere in capo al contribuente a condizione che mantenga il domicilio abituale nell’abitazione. Sono le conclusioni che si leggono nell’ordinanza n.8236 emessa dalla sezione quinta della Cassazione civile tributaria depositata in cancelleria il 2 aprile scorso.
La vertenza tratta di un ricorso contro due avvisi di accertamento Imu emessi per gli anni 2017 e 2018 per omesso pagamento; le ragioni dell’atto consistevano nell’aver locato in parte l’immobile e quindi, non poteva essere riconosciuto alla contribuente l’esenzione per abitazione principale.
Il ricorso della contribuente veniva rigettato in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Firenze. La sentenza veniva completamente riformata in appello dove veniva riconosciuta l’esenzione Imu per l’abitazione principale. Il Comune di Calenzano (FI) proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge n.201/2011 dispone che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali ritenute di lusso, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10, esenta dal pagamento dell’Imu il possessore dell’immobile adibito ad “abitazione principale”, con tale locuzione intendendosi, dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Questo stesso articolo 13, prosegue il Collegio di Piazza Cavour, non richiede anche l’ulteriore condizione che l’immobile non sia nella totale disponibilità del possessore; la norma è chiara, e quando il legislatore ha voluto escludere l’esenzione in presenza di una locazione lo ha fatto espressamente,
Conta iscrizione catastale
Sempre la Cassazione, con l’ordinanza n. 24462/2024, ha ritenuto che l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale può essere riconosciuta solo al soggetto che la destina a prima casa nei limiti della quota posseduta e non può essere estesa ai contitolari dell’immobile. Il trattamento di favore è condizionato anche dalla classificazione catastale. Un immobile iscritto in catasto come studio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto costituisce la prima casa per il contribuente. Conta l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia.
La locazione parziale della prima casa non fa perdere l’agevolazione imu.
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