Associazioni di professionisti e rimborso irap
7 Set, 2026.

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La norma

La norma che esclude l’Irap per le persone fisiche esercenti arti e professioni si applica anche alle associazioni professionali. In particolare, il tema delle associazioni professionali di professionisti e rimborso irap è di grande attualità. Infatti, se l’attività professionale che ne costituisce l’oggetto non è effettivamente svolta in forma associata dai singoli professionisti, anche in questo caso l’imposta non è dovuta.

La sentenza della Corte costituzionale

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 153, depositata il 24 luglio 2026 . Ha dichiarato fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze sulla disciplina dell’Irap applicabile alle associazioni professionali costituite tra notai. In questo contesto di associazioni professionali di professionisti e rimborso irap, il giudice rimettente riteneva che la normativa censurata, escludendo dall’Irap le persone fisiche esercenti arti o professioni, ma non le associazioni professionali, determinasse una irragionevole disparità di trattamento. In particolare, la disparità riguardava il notaio che esercita individualmente la propria attività. Inoltre, la disparità coinvolgeva anche quello che opera nell’ambito di un’associazione.

L’assenza del presupposto Irap

L’esistenza formale di un’associazione professionale non è di per sé sufficiente a integrare il presupposto Irap qualora il contribuente dimostri che, in concreto, non è stata mai esercitata alcuna attività produttiva in forma associata. Anche qui, il tema delle associazioni professionali di professionisti e rimborso irap assume rilievo fondamentale. Inoltre, il vincolo associativo non si è di fatto mai costituito. In tale ipotesi, l’esclusione dall’imposta non presuppone la prova dell’assenza di autonoma organizzazione. Occorre invece la prova della mancata attuazione sostanziale del vincolo associativo.

Le associazioni professionali e studi associati sono sempre soggetti a Irap, indipendentemente dall’accertamento in concreto dell’autonoma organizzazione, poiché tale requisito si considera ex lege implicito nella forma associativa. Tuttavia, avevano lasciato aperta una “valvola di sicurezza” dicendo che la prova contraria che il contribuente può fornire non riguarda l’assenza dell’autonoma organizzazione. Al contrario, riguarda ben più radicalmente l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa. Vale a dire che il vincolo associativo non si è in realtà mai costituito.

La Cgt Lazio ha applicato con rigore questo approccio sostanziale. Il collegio ha rilevato che i contribuenti avevano documentato la propria attività personale e autonoma, non contestata in fatto dall’ufficio. D’altra parte, l’ufficio si era limitato ad allegare dati meramente formali: la costituzione dell’associazione per atto scritto, l’esistenza di una partita Iva e l’emissione di fatture dallo studio associato, senza fornire alcun elemento probatorio sulla effettiva condivisione di strutture o risorse.

Se i professionisti esercitano in modo autonomo manca il presupposto irap

Anche più recentemente, con la sentenza del 13 dicembre 2021, n. 39578, la Corte di Cassazione ha statuito che l’esistenza di associazioni professionali e studi associati non comporta di per sé l’applicazione dell’Irap. Tuttavia, questo vale se in concreto è stato accertato che i singoli professionisti esercitano in modo autonomo l’attività professionale. In sintesi, quindi, il discorso sulle associazioni professionali di professionisti e rimborso irap resta centrale per valutare l’effettiva posizione fiscale.

La redazione delle istanze di rimborso

Se l’associazione professionale si accorge di aver erroneamente pagato irap negli anni precedenti deve fare una dichiarazione integrativa e formalizzare istanza di rimborso

Per ricevere la differenza a rimborso il contribuente residente deve presentare una domanda di rimborso ai sensi dell’art 38 dpr 29.9.73 n 602 presso l’ufficio dell’agenzia delle entrate territorialmente competente. Il termine per invio dell’istanza di rimborso è quello di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Nella istanza occorre predisporre e seguire tutte le pratiche per imposte su dividendi americani. In questo modo ottieni il rimborso garantito. In caso di rifiuto, puoi Impugna la richiesta di rimborso imposta per Dividendi Americani con la procedura idonea. Pertanto, il tema delle associazioni professionali di professionisti e rimborso irap può coinvolgere procedure specifiche e diverse in base alla situazione concreta.

  • la motivazione per cui i versamenti erano in parte dovuti e in parte non dovuti.

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