Il dipendente internazionale EUCAP e le imposte
31 Ago, 2026.

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Il contratto internazionale Eucap

I contratti di lavoro per il personale internazionale a contratto impegnato nelle missioni EUCAP (European Union Capacity Building) operano nell’ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) dell’Unione Europea (es. EUCAP Somalia, EUCAP Sahel Mali). Tali contratti seguono gli standard definiti dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE/EEAS) e dalla Capacità Civile di Pianificazione e Condotta (CPCC). In effetti, Il dipendente internazionale EUCAP e le imposte hanno una disciplina peculiare.

Le componenti retributive del contratto internazionale Eucap

Il contratto di lavoro internazionale prevede i seguenti elementi retributivi:

  • stipendio base mensile;
  • indennità di rischio;
  • indennità giornaliera;
  • indennità di disagio.

La tassazione e le condizioni di incertezza

Esistono oggettive condizioni di incertezza nel merito della tassazione del contratto internazionale Eucap. Un aspetto centrale riguarda proprio Il dipendente internazionale EUCAP e le imposte.

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, si suggerisce di proporre interpello all’agenzia delle Entrare. Resta comunque l’avvertenza che qualora non si riceva risposta entro il termine di cui all’art 11 L.212/2000, si atterrà all’interpretazione principale esposta nel medesimo atto.

Le possibili ipotesi di tassazione

Ci sono due 2 ipotesi possibili di tassazione di seguito espresse. In entrambe le ipotesi, Il dipendente internazionale EUCAP e le imposte costituiscono un tema centrale.

Ipotesi 1 : totale esenzione dalle imposte nazionali

Si ritiene , in via principale ai sensi dell’art 3 D.Lgs 156/2015, che Eucap sia un istituto giuridico emanazione della Unione Europea. Pertanto, siano applicabili ai suoi dipendenti e altri agenti,  i privilegi di esenzione dalle imposte nazionali,  ai sensi dell’Art 12 del protocollo 7 sui privilegi e sulle Immunità dell’Unione Europea. Tali privilegi sono riservati ai dipendenti e altri agenti della Unione Europea.

Ipotesi 2: determinazione dell’imposta in base alle retribuzioni convenzionali

Si ritiene, in via subordinata, nel caso di permanenza effettiva all’estero per un periodo superiore ai 183 giorni, la determinazione della base imponibile Irpef. A tale fine, si prevede l’applicazione delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51 comma 8 bis del Tuir.

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