Sospensione Covid: chiamaci subito per la verifica on line !
22 Giu, 2026.

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La sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 del dl n. 18/2020 determina un corrispondente differimento dei termini di prescrizione e decadenza spettanti agli enti impositori e si applica anche alle annualità precedenti all’emergenza Covid, con conseguente slittamento in avanti della scadenza originaria del potere di accertamento. Sospensione Covid: chiamaci subito per la verifica on line !

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Sospensione Covid: chiamaci subito per la verifica on line !

Sono i canoni espressi dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 529/2026. Il giudizio \rattato dal collegio laziale derivava dall’impugnazione di avvisi di accertamento notificati nel gennaio 2023. La società contribuente sosteneva che il Comune fosse decaduto dal potere impositivo in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, il termine per notificare gli accertamenti relativi all’anno 2017 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022.

Interpretazione difensiva a favore del contribuente della sospensione Covid

Secondo la tesi difensiva, la sospensione Covid avrebbe potuto operare soltanto con riferimento alle attività da compiersi nel periodo emergenziale del 2020, senza incidere sulle annualità successive.

Interpretazione della Corte di Giustizia

La Corte regionale ha però respinto integralmente tale impostazione. Il collegio ha individuato il fulcro della controversia nell’interpretazione dell’art. 67 del dl n. 18/2020, che aveva sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori.

Il fulcro della questione interpretativa sulla sospensione Covid

I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma ( dall’8 marzo al 31 maggio 2020 ) ma anche con riguardo ad altre attività nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

In tal senso depone il dato letterale della disposizione dell’art 67 e e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art 12 comma 1 Dlgs n 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione nei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n 212.

La questione era stabilire se tale sospensione avesse prodotto effetti soltanto durante il periodo emergenziale oppure se avesse determinato un corrispondente slittamento in avanti dei termini di decadenza ancora pendenti. Tuttavia, sospensione Covid: chiamaci subito per la verifica on line ! risulta essere una necessità per molti contribuenti che vogliono chiarimenti immediati.

La sentenza richiama espressamente l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 960 del 15 gennaio 2025, alla quale dichiara di voler dare continuità.

Secondo la Suprema Corte, la sospensione emergenziale non deve essere interpretata in senso restrittivo, limitandone gli effetti alle attività da svolgere tra marzo e maggio 2020, ma determina uno spostamento in avanti dell’intero termine decadenziale per una durata corrispondente al periodo di sospensione.

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Per il collegio del Lazio la proroga di 85 giorni opera in maniera generalizzata e si applica anche ai termini destinati a scadere negli anni successivi. La sospensione, infatti, non incide soltanto sulle attività concretamente esercitabili nel periodo emergenziale, ma sul decorso stesso del termine decadenziale, che resta congelato per 85 giorni e riprende a decorrere soltanto al termine del periodo di sospensione. Ricorda, sospensione Covid: chiamaci subito per la verifica on line !

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