Neutralità fiscale del conferimento della holding e consulenza
28 Set, 2026.

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Il tema che si vuole affrontate questo articolo è la determinazione del valore fiscale di conferimento delle quote della holding in una società semplice. In particolare, verrà approfondito l’aspetto della neutralità fiscale del conferimento della holding e consulenza.

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Istanza di interpello

I soci di maggioranza di una holding hanno presentato un’istanza di interpello all’agenzia delle entrate per la corretta determinazione del valore di conferimento ai sensi. Gli istanti chiedono la corretta interpretazione dell’articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.a situazione della conferente

La questione dell’interpello

Gli istanti hanno  intenzione di costituire  una  Newco  in  forma  di  società  semplice .

Gli istanti hanno l”intento di conferire  nella  società  semplice  le  quote  di  partecipazione  detenute  nella Holding, per una percentuale complessiva pari al 100 per cento.

Effetti del conferimento

La società semplice acquisirebbe il controllo di  diritto  della  Holding  ai  sensi  dell’articolo  2359,  comma  1,  n.  1,  del  codice  civile  (maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria).

Gli  Istanti intendono, assumere,  quale ”valore  di  realizzo”,quello  corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto della Conferitaria, valorizzando  l’incremento patrimoniale, secondo l’assetto civilistico  prescelto.

Il parere dell’agenzia delle entrate

In caso di «conferimenti di azioni o quote  in  società,  mediante  i  quali  la  società  conferitaria  acquisisce, il controllo si considera il valore di realizzo quello corrispondente alla quota di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo    periodo ,risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.

La neutralità fiscale del realizzo controllato

Il  valore di  realizzo delle partecipazioni conferite  sulla base della nozione di patrimonio netto contabile della società conferitaria.

Il flussi reddituali del conferimento

Ne consegue che i riflessi fiscali sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria 

Deve ritenersi, pertanto, che, anche a seguito delle modifiche apportate al comma  2  dell’articolo  177  del TUIR  dal  d.lgs.  n.  192  del  2024, il  criterio  di  determinazione  del valore di realizzo delle partecipazioni conferite sia rimasto immutato.

In particolare,  le partecipazioni ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della  determinazione del reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio  netto contabile formato dalla società conferitaria; sicché, qualora il valore di iscrizione  della partecipazione e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale ­  presso ciascun soggetto conferente ­ della partecipazione conferita, non emerge alcuna plusvalenza imponibile (c.d. ”neutralità indotta”)

La determinazione del valore di realizzo

Sul punto, devono, dunque, ritenersi ancora validi i chiarimenti forniti dalla prassi  con  riferimento all’individuazione del valore di  realizzo delle partecipazioni conferite  sulla base della nozione di patrimonio netto contabile della società conferitaria.

S  ricorda  che    è  stato  precisato  che  la  disposizione  in commento ”non delinea un regime di ”neutralità fiscale” delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. ”regime a realizzo controllato”).

Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria .

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