L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 193 del 28 ottobre 2026, ha confermato l’applicazione della neutralità fiscale (art. 176 del TUIR) al conferimento in un holding dinamica e TUIR, effettuato da una società in liquidazione per preservare il valore del gruppo industriale.
Il parere dell’Agenzia, quindi, si limita alla qualificazione del compendio e all’applicazione dell’art. 176. L’Agenzia non si è pronunciata sul computo del periodo di possesso per la participation exemption (art. 87 TUIR) in vista della vendita della newco, né sul certificato dei carichi pendenti. Resta inoltre impregiudicato il potere dell’Amministrazione di valutare eventuali profili di abuso del diritto (art. 10-bis, L. 212/2000). In tutto questo, il tema del conferimento in società holding dinamica e il ruolo del TUIR rimane centrale nelle valutazioni interpretative.
Il compendio aziendale di una holding operativa, pertanto, mantiene la natura di azienda ai fini fiscali anche se le partecipazioni costituiscono la quota maggioritaria dell’attivo patrimoniale e del valore economico. Di conseguenza, le operazioni di conferimento nell’ambito di una holding dinamica e i risvolti previsti dal TUIR assumono una rilevanza non trascurabile nel contesto fiscale.
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Indice
Conferimento in un holding dinamica e TUIR
La società istante Beta, quindi, capogruppo di un gruppo multinazionale in liquidazione per stallo societario, ha disposto il conferimento dell’intero compendio operativo in una newco destinata alla vendita. Oltre alle partecipazioni, il complesso trasferito include il personale distribuito su dodici dipartimenti, i contratti infragruppo, i marchi, l’attività di tesoreria, la logistica e i servizi di gestione e indirizzo strategico forniti alle controllate, restando esclusi solo beni non strategici. Possiamo affermare che sia la natura del conferimento in un holding dinamica sia la disciplina fiscale prevista dal TUIR orientano significativamente l’operazione.
Il test dell’organizzazione e la nozione di azienda
Le Entrate chiariscono che la prevalenza economica delle partecipazioni non trasforma l’ente in una holding statica. Rileva l’effettivo esercizio di un’attività organizzata: l’azienda (art. 2555 c.c.) si definisce per la coesione unitaria e la complementarità strumentale dei beni trasferiti. Se il compendio trasferisce un’organizzazione autonoma capace di proseguire l’attività senza soluzione di continuità, la prevalenza quantitativa delle quote risulta irrilevante. In sostanza, questo tipo di conferimento può produrre effetti rilevanti nell’ambito delle holding dinamiche come previsto dal TUIR.
Il regime di neutralità fiscale
Trattandosi di un’azienda e non di un mero coacervo di beni, il conferimento rientra pienamente nella disciplina dell’art. 176, comma 1, del TUIR. L’operazione non genera quindi realizzo di plusvalenze o minusvalenze: la società conferente assume come valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscale dell’azienda trasferita, mentre la newco conferitaria subentra nei medesimi valori fiscali degli asset. In questo modo il conferimento in holding dinamica e la normativa del TUIR confermano la neutralità fiscale.
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