La società semplici , costituite da persone fisiche , può acquisire partecipazioni in società di capitali e percepire dividendi dalle medesime società partecipate.
La gestione fiscale dei dividendi da partecipazioni percepite dalle società semplici avviene nel modo seguente:
- la società che distribuisce i dividendi applica una ritenuta d’acconto del 26 per cento;
- la società semplice distribuisce in modo trasparente ai soci i dividendi percepiti senza applicare ritenute alcune;
- i soci devono indicare i dividendi percepiti nel quadro RM con la ritenuta detratta senza pagare imposta alcuna.
Indice
Le società semplici nel codice civile
Le società semplici , quindi, sono regolate dagli articoli 2251-2290 del codice civile e, pertanto, è importante capire se le società semplice possono percepire dividendi.
- non hanno un capitale minimo;
- richiedono pochissimi adempimenti;
- hanno un’ autonomia patrimoniale imperfetta;
- hanno una possibilità di limitare la responsabilità illimitata e solidale dei soci con patti resi noti ai terzi;
- non prevedono nessuna assemblea dei soci;
- non sono, infine, soggette a fallimento.
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Le società semplici non possono, infine, avere partita iva.
Lo scudo patrimoniale delle società semplici
Le quote della società semplici sono impignorabili e insequestrabili. La natura delle quote delle società semplici si basa sull’articolo 2252 del codice civile che dispone la modifica della compagine societaria solo con il consenso unanime di tutti i soci. Nessun creditore particolare del socio può forzare la vendita della sua quota per soddisfare il credito.
Le società semplici possono percepire dividendi
Le società semplici sono tassate per trasparenza. Sono i soci, quindi, che vedranno imputati i redditi pro quota della società semplici a prescindere dalla effettiva percezione. Restano sostanzialmente irrilevanti dal punto di vista fiscale le società semplici rispetto ad altre forme giuridiche: i redditi vengono tassati, infatti, per natura. A questo proposito, è importante ricordare che non ci sono dubbi: le società semplici devono tassare i capital gain in presenza di guadagni da dismissione di partecipazioni o strumenti finanziari.
Non ci sono dubbi: le società semplici devono tassare i capital gain
Come già evidenziato, sotto il profilo dell’imposizione diretta, la società semplice è equiparata alle persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, e quindi produce redditi classificabili nelle categorie previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 917/1986 “TUIR”, che sono tassati per trasparenza in capo a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione, mantenendo la loro natura (art. 5, comma 1, del TUIR). Per tutto quanto detto finora, non ci sono dubbi: le società semplici devono tassare i capital gain rispettando i dettami del TUIR.
La società semplice titolare di strumenti finanziari
In riferimento alla fattispecie della società semplice titolare di strumenti finanziari di varia natura, è interessante rilevare la possibilità da parte della stessa di optare per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito di cui rispettivamente agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con la conseguenza che i redditi di natura finanziaria saranno generalmente soggetti al medesimo regime applicabile in capo alla persona fisica.
Conseguentemente, ove tali redditi abbiano scontato una tassazione alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva applicata dall’intermediario che è intervenuto alla riscossione (ad esempio, banca o società fiduciaria italiana), essi non concorreranno alla formazione della base imponibile della società semplice.
In tal caso, non essendo attribuito alcun reddito per trasparenza, i soci non saranno tenuti ad alcun obbligo dichiarativo in relazione alla società semplice.
Le società semplici possono percepire dividendi
La società semplice , costituita per esempio da 2 persone fisiche, che partecipa a società di capitali che distribuisce ad esempio 1.000 euro di dividendo alla società semplice, si deve comportare come segue:
- la srl distribuisce il dividendo di 1000 € applicando il 26 per cento di imposta sul totale dell’importo distribuito. La srl distribuirà alla società semplice € 740 versando una ritenuta di 260 €;
- la società semplice per trasparenza distribuisce il dividendo netto ai due soci senza applicare nessuna imposta;
- i due soci nel quadro RM devono indicare il dividendo percepito con la ritenuta detratta dalla srl e non devono versare alcuna imposta.
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