Non sussiste alcuna decadenza per il credito d’imposta relativo alle imposte pagate all’estero. Non ci sono dubbi: il credito su imposte estere non decade. Ciò vale se la detrazione , per la prima volta, appare in una dichiarazione dei redditi successiva a quella relativa all’anno in cui è stato prodotto il reddito estero.
L’articolo 165 del Tuir, infatti, non stabilisce un termine decadenziale per l’esercizio del diritto. In sintesi, si può affermare: non ci sono dubbi e il credito su imposte estere non decade.
La sentenza dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 817/2026 conferma che non ci sono dubbi: il credito su imposte estere non decade nei casi regolati dalla normativa vigente.
La controversia riguardava la dichiarazione dei redditi relativa al 2021. In tale dichiarazione, il contribuente aveva indicato una detrazione concernente l’imposta sui redditi da lavoro dipendente versata in Norvegia per l’attività svolta nel 2020, ricadendo così tra le situazioni in cui il credito su imposte estere non decade: non ci sono dubbi.
L’Amministrazione aveva contestato il credito. Riteneva che la detrazione dovesse essere necessariamente calcolata nella dichiarazione relativa al 2020, ossia nell’anno al quale apparteneva il reddito prodotto all’estero, a pena di decadenza. Tuttavia, emerge con evidenza che, secondo la recente giurisprudenza, non ci sono dubbi: il credito su imposte estere non decade.
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Indice
Articolo 165 Tuir
La Corte ha ritenuto fondata la censura del contribuente, muovendo dal contenuto dell’articolo 165 Tuir. Il comma 1 riconosce il credito d’imposta quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:
- il conseguimento di un reddito prodotto all’estero,
- il concorso di tale reddito alla formazione del reddito complessivo
- il pagamento definitivo di imposte estere aventi natura di imposte sul reddito.ù
Non ci sono dubbi: il credito su imposte estere non decade: anno di competenza della detrazione
Il comma 4 prevede, quale regola generale, che la detrazione sia calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito estero. Tale previsione vale purché il pagamento dell’imposta straniera a titolo definitivo sia avvenuto prima della presentazione della dichiarazione. Il successivo comma 8 stabilisce invece che il diritto non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero.
Secondo i giudici milanesi, da tali disposizioni non può essere ricavata alcuna decadenza.
La Corte richiama, sul punto, il recente orientamento della Cassazione, in particolare l’ordinanza n. 10642 del 23 aprile 2025. Secondo tale ordinanza, la disciplina dell’articolo 165 Tuir, diversamente da quella prevista dal previgente articolo 15, non introduce un termine decadenziale per la richiesta del credito. È quindi sufficiente dichiarare il reddito estero e che la richiesta di detrazione avvenga anche attraverso una dichiarazione successiva. Tuttavia, è necessario che il credito sia calcolato con riferimento alle risultanze reddituali dell’anno nel quale è sorto. In questo modo, viene rispettato il principio di competenza, autonomia e separazione dei periodi d’imposta; perciò non ci sono dubbi riguardo al fatto che il credito su imposte estere non decade.
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