Risposta interpello 903-147-2026 Agenzia Entrate e UN Volunteers
20 Ott, 2026.

Tempo di lettura: 2 minuti.

  1. Home
  2. Organizzazioni Internazionali
  3. Risposta interpello 903-147-2026 Agenzia Entrate e UN Volunteers

La risposta all’interpello n 903-147/2026 chiarisce ogni dubbio: l’agenzia entrate equipara Un Volunteers al Consultant. Di conseguenza, lo obbliga, se residente, a pagare le imposte in italia. In questa analisi, la Risposta interpello 903-147-2026 Agenzia Entrate e UN Volunteers emerge come riferimento fondamentale per la posizione fiscale.

L’agenzia delle entrate accerta elementi di continuità tra la posizione fiscale di Un Volunteers con i principi espressi nella risposta n 9 del 2025. In quella risposta, l’agenzia ha escluso che l’esenzione riconosciuta dalla Convenzione 1946 possa essere estesa a soggetti che operano nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite. Tuttavia, ciò vale per chi non riveste la qualifica soggettiva alla quale la Convenzione ricollega il beneficio fiscale. Del resto, la Risposta interpello 903-147-2026 Agenzia Entrate e UN Volunteers viene spesso richiamata anche in questo contesto.

Contattaci, pertanto, compilando il questionario. Anche nel dialogo con lo studio, la Risposta interpello 903-147-2026 Agenzia Entrate e UN Volunteers può essere utile come base normativa.

Vuoi saperne di più su "Risposta interpello 903-147-2026 Agenzia Entrate e UN Volunteers"?

Le richieste dell’istante

L’istante ritiene che le  i rimborsi   percepiti  conseguenti al contratto di volontariato   sono da  considerarsi esenti ,   da ogni forma di imposizione. Questo è in accordo alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite , approvata dall’Assemblea generale dell’Onu in data 13 febbraio 1976. Essa è stata resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1957 n 1318.

Inoltre, vale anche quanto previsto dall’art. 41 DPR 29 settembre 1973 n 601. In conclusione, si ribadisce il quesito: United Nation Volunteers residente in Italia paga imposte ? Nel quadro generale del diritto internazionale e della citata Convenzione, i volontari UN sono assimilati alla categoria degli “esperti di missione per le Nazioni Unite”, disciplinati dall’articolo VI (Sezione 22 e successive). Inoltre, questo garantisce loro immunità funzionale per gli atti compiuti nell’esercizio del proprio mandato.

Risposta interpello 903-147-2026 Agenzia Entrate e UN Volunteers: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle entrate disconosce l’esenzione per i seguenti motivi:

  • la fattispecie in esame presenta, sotto tale profilo, significativi elementi di continuità con i principi espressi nella citata risposta n. 9 del 2025. In particolare, in quella risposta l’Agenzia ha escluso che l’esenzione riconosciuta dalla Convenzione del 1946 possa essere estesa a soggetti che operano nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite. Tuttavia, questo vale per coloro che non rivestano la qualifica soggettiva alla quale la Convenzione ricollega il beneficio fiscale;
  • in  particolare, non sussistono i presupposti per riconoscere alle somme percepite  dall’istante a titolo di Volunteer Living Allowance l’esenzione dall’imposizione italiana invocata ai sensi dell’articolo 41 del d.P.R. n. 601 del 1973 e della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Questo poiché:
    • la predetta Convenzione riconosce l’esenzione fiscale di cui all’articolo V, sezione 18, lettera b), agli Officials delle Nazioni Unite. Tuttavia, questa categoria non comprende gli United Nations Volunteers in quanto tali;
    • l’assimilazione  agli  experts  on  mission,  oltre  a  non  risultare  conforme  all’interpretazione ufficiale dell’Office of Legal Affairs delle Nazioni Unite, non sarebbe comunque idonea a fondare il beneficio richiesto. Difatti, l’articolo VI della Convenzione non contempla un’analoga esenzione dall’imposizione nazionale;
    • gli eventuali privilegi e immunità riconosciuti ai volontari in forza dello Standard  Basic  Assistance  Agreement  UNDP /Angola  o  di  altri  accordi  con lo  Stato  ospitante  operano  nell’ambito  dei  rapporti  con  quest’ultimo. Tuttavia, non costituiscono  una  fonte  normativa resa esecutiva in Italia idonea a derogare alla potestà impositiva dello Stato  italiano. Conseguentemente, ferma restando la qualificazione reddituale delle somme sulla  base delle caratteristiche concrete del rapporto e della documentazione contrattuale, non  è ravvisabile, sulla base delle disposizioni invocate nell’istanza, alcun titolo per escludere  le predette erogazioni dall’applicazione delle ordinarie disposizioni tributarie italiane.

Contattaci, pertanto, compilando il questionario.

Vuoi saperne di più su "Risposta interpello 903-147-2026 Agenzia Entrate e UN Volunteers"?

Residenza estera, doppia imposizione, redditi da estero: errori in quest'area costano molto. Meglio chiarire subito.

Lavori per ONU, FAO, UNESCO o un'altra organizzazione internazionale?

Funzionario o consulente, residente in Italia: le tue regole fiscali sono diverse da quelle di tutti gli altri. Un errore nella dichiarazione — o un Quadro RW mancante — può costare molto più di una consulenza. Lo Studio Diano conosce questa materia nel dettaglio e offre una prima analisi gratuita della tua situazione.

Potrebbe interessarti anche…

Resta aggiornato sulle principali novità fiscali

Iscriviti al canale WhatsApp dello Studio Diano per ricevere aggiornamenti, scadenze e novità fiscali direttamente sul tuo smartphone.

CONSULENZA FISCALE

Lavori per ONU, FAO, UNESCO o un’altra organizzazione internazionale?

Funzionario o consulente, residente in Italia: le tue regole fiscali sono diverse da quelle di tutti gli altri. Un errore nella dichiarazione o un Quadro RW mancante può costare molto più di una consulenza.
Lo Studio Diano conosce questa materia nel dettaglio e offre una prima analisi gratuita della tua situazione.

I NOSTRI ARTICOLI

Le nostre news