In questo articolo analizzeremo Società semplici : tassazione capital gain, dividendi e quadro RW e come questi aspetti influiscono sulla fiscalità dei soci.
Contattaci , pertanto, compilando il questionario
Indice
- Società semplici: tassazione capital gain e dividendi
- Società semplici: tassazione capital gain e dividendi
- Protezione delle quote delle società semplici
- La fiscalità
- La tassazione dei capital gain
- La compilazione del quadro RW da parte delle società semplici
- La società semplice titolare di strumenti finanziari
- Tassazione dei dividendi della società semplice
Società semplici: tassazione capital gain e dividendi
Le società semplici , quindi, sono regolate dagli articoli 2251-2290 del codice civile e, pertanto:
- non hanno un capitale minimo;
- richiedono pochissimi adempimenti;
- hanno un’ autonomia patrimoniale imperfetta;
- hanno una possibilità di limitare la responsabilità illimitata e solidale dei soci con patti resi noti ai terzi;
- non prevedono nessuna assemblea dei soci;
- non sono, infine, soggette a fallimento.
Qualora tu decida di conferire degli immobili nella società semplice, ti occorre l’intervento del notaio.
Società semplici: tassazione capital gain e dividendi
L’oggetto sociale delle società semplici deve essere un’attività economica di natura non commerciale come:
- attività agricola;
- attività di gestione di immobili;
- attività di gestione partecipazioni.
Le società semplici non possono, infine, avere partita iva.
Protezione delle quote delle società semplici
Le quote della società semplici sono impignorabili e insequestrabili. La natura delle quote delle società semplici si basa sull’articolo 2252 del codice civile che dispone la modifica della compagine societaria solo con il consenso unanime di tutti i soci. Nessun creditore particolare del socio può forzare la vendita della sua quota per soddisfare il credito.
La fiscalità
Le società semplici sono tassate per trasparenza. Sono i soci, quindi, che vedranno imputati i redditi pro quota della società semplici a prescindere dalla effettiva percezione. Restano sostanzialmente irrilevanti dal punto di vista fiscale le società semplici rispetto ad altre forme giuridiche: i redditi vengono tassati, infatti, per natura.
La tassazione dei capital gain
Come già evidenziato, sotto il profilo dell’imposizione diretta, la società semplice è equiparata alle persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, e quindi produce redditi classificabili nelle categorie previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 917/1986 “TUIR”, che sono tassati per trasparenza in capo a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione, mantenendo la loro natura (art. 5, comma 1, del TUIR).
La compilazione del quadro RW da parte delle società semplici
Le società semplici che detengono investimenti all’estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono soggette agli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4 del D.L. 167/1990 e devono conseguentemente compilare il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. La compilazione del quadro RW da parte della società in relazione agli attivi esteri esonera certamente i soci dalla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi nel momento in cui i
soci non siano amministratori della società semplice e dunque non abbiano titolo per disporre di tali beni personalmente; non così pacifico appare invece l’esonero dalla compilazione dal quadro RW personale da parte degli amministratori.
La società semplice titolare di strumenti finanziari
In riferimento alla fattispecie della società semplice titolare di strumenti finanziari di varia natura, è interessante rilevare la possibilità da parte della stessa di optare per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito di cui rispettivamente agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con la conseguenza che i redditi di natura finanziaria saranno generalmente soggetti al medesimo regime applicabile in capo alla persona fisica.
Conseguentemente, ove tali redditi abbiano scontato una tassazione alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva applicata dall’intermediario che è intervenuto alla riscossione (ad esempio, banca o società fiduciaria italiana), essi non concorreranno alla formazione della base imponibile della società semplice.
In tal caso, non essendo attribuito alcun reddito per trasparenza, i soci non saranno tenuti ad alcun obbligo dichiarativo in relazione alla società semplice.
Tassazione dei dividendi della società semplice
La società semplice , costituita per esempio da 2 persone fisiche, che partecipa a società di capitali che distribuisce ad esempio 1.000 euro di dividendo alla società semplice, si deve comportare come segue:
- la srl distribuisce il dividendo di 1000 € applicando il 26 per cento di imposta sul totale dell’importo distribuito. La srl distribuirà alla società semplice € 740 versando una ritenuta di 260 €;
- la società semplice per trasparenza distribuisce il dividendo netto ai due soci senza applicare nessuna imposta;
- i due soci nel quadro RM devono indicare il dividendo percepito con la ritenuta detratta dalla srl e non devono versare alcuna imposta.
Contattaci , pertanto, compilando il questionario
















