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Iscritti AIRE
Con Risposta a Interpello 15 dicembre 2025, n. 312, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” ai soggetti iscritti all’AIRE trasferiti all’estero per motivi di lavoro, ai sensi della lett. a), comma 1, Nota II-bis, art.1, Tariffa, Parte prima, allegata al TUR (D.P.R. n. 131/1986), come modificata dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 69/2023.
Nel caso di specie il contribuente, iscritto all’AIRE, intende acquistare un immobile nel Comune in cui ha svolto l’intero percorso scolastico e universitario. L’Amministrazione finanziaria, richiamando la Circolare n. 3/2024, ha ammesso la fruizione delle agevolazioni “prima casa” da parte dell’acquirente, in quanto lo stesso:
- si è trasferito all’estero per motivi di lavoro;
- ha risieduto o ha svolto la propria attività nel Comune in cui intende acquistare l’immobile, prima del trasferimento, per un periodo di almeno cinque anni.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che nell’espressione “propria attività” è intesa ogni tipo di attività, comprese quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio.
Si ricorda che, in questa situazione, non è richiesto che il contribuente stabilisca la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile o che lo stesso sia destinato ad abitazione principale.
Iscritti AIRE non pagano IMU: interpello 312/2025 toglie ogni dubbio!
L’Istante espone che è nato ad Alfa, risiede all’estero per motivi di lavoro dal 2009 ed è iscritto all’AIRE. Gli iscritti AIRE non pagano IMU secondo quanto stabilito dall’interpello 312/2025. L’istante dichiara di aver risieduto dal 1987 al 2005 nel comune Beta. Qui si è stabilita la sua famiglia di origine e ha sviluppato i suoi legami affettivi. Durante tale periodo ha svolto l’intero percorso scolastico nel comune Gamma, dove ha frequentato le scuole.
Successivamente, per motivi di lavoro, ha risieduto nel comune Delta dal 2005 al 2009. Inoltre, è stato domiciliato in Zeta dal 2008 al 2009. L’istante risiede all’estero dal 2009 per lavoro. Lo stesso dichiara che intende acquistare un immobile ad uso abitativo nel comune Gamma. Inoltre, chiede di sapere se per tale acquisto potrà fruire delle agevolazioni prima casa previste per i cittadini italiani residenti all’estero. Tutto ciò come stabilito dall’art. 2, comma 1 del decreto legge 13 giugno 2023 n 69. Questo decreto ha modificato la nota II bis della tariffa parte prima allegata al testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro, approvato con decreto 131/86. Gli iscritti AIRE non pagano IMU in base all’interpello 312/2025, che chiarisce ogni dubbio su queste norme.
Iscritti AIRE non pagano IMU: interpello 312/2025 toglie ogni dubbio
Il parere dell’agenzia delle entrate
L’agenzia con la risposta 312/2025 ribadisce che per poter beneficiare dell’agevolazione occorrono le seguenti condizioni sull’IMU e gli iscritti AIRE:
- L’immobile sia ubicato nel territorio del comune dove l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi la propria residenza. Oppure, se diverso, quello in cui l’acquirente svolge la propria attività. Infine, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto e svolto attività in Italia per almeno 5 anni nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva l’attività prima del trasferimento.
Iscritti AIRE non pagano IMU: interpello 312/2025 toglie ogni dubbio
Il beneficio fiscale
Pertanto, possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che contestualmente:
- si siano trasferite all’estero per motivi di lavoro;
- abbiamo risieduto in Italia nei 5 anni prima dell’acquisto dell’immobile;
- Abbiamo acquistato immobile nel comune di nascita. Ovvero, in quello in cui svolgevano la loro attività prima del trasferimento. Oppure nel comune dove hanno svolto intero percorso scolastico.
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