Non è più possibile impugnare estratto di ruolo, con pochissime tassative eccezioni. L’intimazione di pagamento agenzia entrate riscossione rappresenta oggi uno dei principali atti impugnabili, ormai da alcuni anni. Spesso, per il contribuente, l’intimazione di pagamento agenzia entrate riscossione è l’unico mezzo per tutelare i propri diritti.
Rimane quindi aperto il tema della non conoscenza di una cartella non notificata, o notificata male. Se scarichiamo l’estratto di ruolo on line e siamo nei 60 giorni dalla notifica possiamo ancora intervenire proponendo ricorso; diversamente, solo l’intimazione di pagamento agenzia entrate riscossione potrà essere valutata ai fini di un nuovo ricorso.
Se ci accorgiamo di una cartella , attraverso estratto ruolo, dopo i 60 giorni dalla notifica mal fatta non possiamo più impugnare la cartella in quanto sono decorsi i termini.
In questo ultimo caso dobbiamo aspettare intimazione di pagamento e impugnarla ; è l’ultima possibilità ! Inoltre, l’intimazione di pagamento agenzia entrate riscossione assume un ruolo centrale in questa fase.
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Indice
Intimazione di pagamento
L’intimazione ad adempiere è un atto disciplinato dall’art.50 DPR 602/73. Pertanto, rientra tra gli atti autonomamente impugnabili, che richiedono un ricorso tributario, per le seguenti motivazioni:
- mancata notifica degli atti presupposti;
- illegittimità della pretesa (prescrizione) per vicende collegate alla mancata notifica degli atti presupposti. Nulla è intimazione di pagamento senza notifiche precedenti a confermarle.
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Hai solo 60 giorni dalla notifica per impugnarla. Passato quel termine, il debito diventa definitivo e non potrai più contestarlo per nessun motivo — né prescrizione, né vizi di notifica.
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Le condizioni per la validità della notifica della cartella di pagamento
L’unico motivo che abbiamo per impugnare l’intimazione di pagamento è la mancata notifica dell’atto presupposto (cartella esattoriale). In tema di notificazione degli atti tributari, la procedura semplificata prevista per l’irreperibilità assoluta nel Comune di domicilio fiscale è legittima solo se il messo notificatore dia conto, nella relata, di avere effettuato concrete e specifiche ricerche volte ad accertare che il contribuente non abbia più l’abitazione, l’ufficio, l’azienda o la sede nel Comune risultante dai registri anagrafici.
Devi sempre controllare e chiedere le relate di notifica
È pertanto nulla la notifica eseguita secondo tale schema qualora il messo si limiti a riportare formule generiche (“sconosciuto”, moduli prestampati), senza indicazione delle attività di ricerca svolte, impedendo il controllo sul proprio operato.
Sono queste le conclusioni della Sezione quinta civile tributaria della Cassazione contenute nell’ordinanza n. 23091/2026 del 13 luglio scorso.
Iter processuale ha dato ragione al contribuente
L’ordinanza in commento riguarda la legittimità della notifica di due intimazioni di pagamento e, di riflesso, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per la riscossione di sedici cartelle esattoriali a carico del contribuente.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno ha respinto il ricorso del contribuente, ritenendo regolare la notifica delle cartelle e delle due intimazioni di pagamento.
In appello, la Commissione tributaria regionale ha confermato la regolarità delle notifiche, ma ha annullato alcune cartelle per intervenuta prescrizione dei relativi crediti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), del dpr n. 600/1973, sostenendo che il messo aveva applicato la procedura di irreperibilità assoluta senza effettuare le ricerche richieste dalla giurisprudenza di legittimità. Del resto, su questi temi, l’intimazione di pagamento agenzia entrate riscossione frequentemente genera contenzioso.
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Il ricorso incidentale dell’agenzia delle entrate
L’Agenzia della riscossione, con ricorso incidentale, ha invece contestato la possibilità di sollevare l’eccezione di prescrizione dopo la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento, invocando gli artt. 19 e 21 del dlgs n. 546/1992. La valutazione della Cassazione sul punto della notifica ha determinato l’accoglimento del ricorso con rinvio, dichiarando assorbito il ricorso incidentale della riscossione.
Dalle relate risulta che i messi hanno effettuato una visura anagrafica, poi un secondo accesso allo stesso indirizzo e, riscontrata l’irreperibilità, hanno utilizzato la procedura prevista dall’art. 60, lett. e), del dpr n. 600/1973. La Cassazione giudica tale procedura in contrasto con l’orientamento consolidato, secondo cui l’utilizzo di questa forma semplificata richiede ricerche idonee a dimostrare che il contribuente non ha più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
Non è quindi sufficiente la mera dicitura “sconosciuto” o l’utilizzo di moduli prestampati generici.
Decisione finale. La Corte accoglie il ricorso principale del contribuente, dichiara assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia, cassa la sentenza della Ctr e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto in materia di notifiche e valutando anche i profili di prescrizione.
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