In questo articolo approfondiamo i Regime fiscale impatriati e Aire. Qui spieghiamo come funzionano per chi rientra in Italia.
Il regime per i lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Inoltre, vale anche per i quattro periodi d’imposta successivi.
I cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). In particolare, le regole fiscali degli impatriati e dell’AIRE sono importanti per determinare la residenza. Si considerano residenti anche se hanno avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
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Indice
Regime fiscale impatriati e Aire
È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024. Per approfondire, vedi (articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023).
Per chi rientra e beneficia del regime fiscali impatriati e Aire, è previsto che i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo. Anche i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro sono inclusi. In ogni caso, partecipano solo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Le condizioni per applicare il regime
È applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni: tra cui anche il rispetto dei criteri previsti sia per il regime fiscali impatriati sia per Aire.
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.
Il requisito della residenza e l’iscrizione AIRE
L’iscrizione all’AIRE non riveste natura costitutiva, essendo un mero requisito probatorio della pregressa residenza fiscale estera del contribuente. Vale la pena ricordare che Regime fiscali impatriati e Aire sono spesso connessi nei percorsi di rientro in Italia. Pertanto i cittadini italiani, se hanno avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, possono fruire delle agevolazioni.
I benefici del regime fiscale agevolato
Il regime prevede che i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo. Similmente, anche i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro sono inclusi e si applica il regime fiscale impatriati anche senza iscrizione Aire. Tuttavia partecipano solo limitatamente al 50% del loro ammontare.
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