Non ci sono dubbi: lump sum Onu è tassata in Italia
5 Mag, 2026.

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Redditi da pensione dei funzionari Onu

La Convenzione dell’Onu , come noto, prevede esenzione per gli emolumenti corrisposti a funzionari e dipendenti. Tale esenzione tuttavia, opera fintanto che i funzionari restano in servizio. Ne consegue che a seguito della cessazione dal rapporto di lavoro con l’organizzazione, le pensioni da esse erogate a soggetti residenti in Italia sono ordinariamente assoggettate a tassazione irpef. Da un punto di vista fiscale, la pensione può talvolta essere collegata anche al concetto di lump sum dell’Onu, e quindi si conferma che non ci sono dubbi: lump sum Onu è tassata in Italia. Infatti, fisco e tassazione si applicano in particolari situazioni.

In questo caso, mancano le disposizioni negli accordi di sede e l’unico riferimento possibile è dato dall’art 18 del modello OCSE. Questo significa che la pensione erogata dall’organizzazione è soggetta a tassazione italiana dal momento di cessazione del rapporto di lavoro. Tale reddito risulta essere tassato secondo le disposizioni ordinarie con applicazione della tassazione sulla base degli scaglioni di reddito irpef (risoluzione n 11/E/2000).

Alla termine della loro carriera, la dichiarazione dei redditi dei funzionari Onu sarà necessaria. Per questo motivo, non ci sono dubbi: lump sum Onu è tassata in Italia, e la dichiarazione dei redditi pensionati Onu e tasse è fondamentale in questo processo. In particolare, ciò è importante per quanto riguarda lump sum dell’Onu e relative questioni fiscali e di tassazione.

Non ci sono dubbi: lump sum Onu è tassata in Italia

La lump sum è una somma di denaro, che può arrivare ad un terzo del montante pensionistico. I funzionari Onu possono percepirla una tantum al termine del loro mandato. Quando si parla di tassazione e fisco applicati alla lump sum percepita da Onu, bisogna considerare anche la tipologia del pagamento.

Tale somma, percepita una tantum (lunp sum), è inclusa nel pacchetto degli emolumenti, in quanto percepita nell’esercizio delle funzioni di funzionario. Pertanto, si deve considerare esente da ogni forma di imposizione, in accordo alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall’Assemblea generale dell’Onu in data 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1957 n 1318. Inoltre, vi è l’art. 41 DPR 29 settembre 1973 n 601; come anche indicato nella guida dell’ufficio legale delle Nazioni Unite del 23 giugno 1989.

Si ritiene tale soluzione confermata dall’art 5 della “Guide to national taxation of United Nations” (Allegato 4). Questa guida evidenzia che non ci sono dubbi: lump sum Onu è tassata in Italia, definendo la lump sum come ultimo pagamento di salari e emolumenti a favore dell’istante nell’esercizio delle sue funzioni, ricevuto dall’organizzazione internazionale. Di conseguenza, è soggetto alle stesse esenzioni prima descritte.

Non ci sono dubbi: lump sum Onu è tassata in Italia

L’agenzia delle entrate nella risposta all’interpello precisa che per i funzionari Onu ( e di tutte le organizzazioni collegabili) occorre fare riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate. Tale convenzione è stata approvata dall’assemblea generale dell’Onu il 21 novembre 1947 e resa esecutiva in Italia dalla legge 24 luglio 1951 n 1740. Non ci sono dubbi: lump sum Onu è tassata in Italia quando le condizioni definite dalla normativa sono soddisfatte.

Nello specifico l’articolo VI della Convenzione prevede che i funzionari delle istituzioni specializzate:

  • godono delle immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale;
  • godono degli esoneri di imposta per gli emolumenti corrisposti.

L’esenzione di imposta, come chiarito dalla risoluzione 10 febbraio 2020 n 11, è operante soltanto fino a quando i funzionari prestano servizio presso l’organizzazione internazionale. Pertanto, le pensioni erogate da Onu, percepite da soggetti residenti in Italia, vengono regolarmente soggette a tassazione. Questo si applica anche al caso in cui non ci sono dubbi: lump sum Onu è tassata in Italia.

L’erogazione di un somma una tantum ( lump sum) a titolo di anticipazione è determinata in funzione degli anni di servizio prestati. Viene inoltre corrisposta, entro il limite massimo di un terzo della prestazione pensionistica, senza dubbio confermando che lump sum Onu è tassata in Italia.

La somma lump sum costituisce dunque un anticipazione una tantum del retirement benefit spettante. Vale a dire del trattamento pensionistico spettante alla cessazione del rapporto di lavoro. Non rientra tra gli emolumenti corrisposti ai funzionari che prestano servizio.

Ne consegue che la lump sum non può benficiare dell’esenzione fiscale prevista per gli emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro. Deve quindi essere assoggettata a tassazione ordinaria, senza eccezioni e ricordando che non ci sono dubbi: lump sum Onu è tassata in Italia.

Ricorda che, per sapere come trattare al meglio la tassazione relativa alla lump sum percepita da Onu, è sempre consigliabile affidarsi a professionisti esperti del fisco internazionale.

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