Non ci sono dubbi: il rimpatriato deve fare interpello
20 Feb, 2026.

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Non ci sono dubbi: il rimpatriato, ovvero il suo datore di lavoro, in casi particolari, deve fare interpello per essere certo di adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

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Impatriati, niente agevolazioni se non si è reciso il precedente rapporto di lavoro in Italia.

Non ha diritto al regime agevolativo l’avvocato che non ha interrotto il rapporto di collaborazione con un importante studio legale italiano. Questo studio ha anche sede a Londra, la sua città di residenza estera.

Lo afferma la sentenza n. 4357/2025 della CGT di Milano, nel respingere il ricorso di una legale avverso il diniego, mediante silenzio rifiuto, dell’istanza di rimborso Irpef per gli anni 2021 e 2022. Si trattava di due distinti ricorsi presentati nel 2025.

Non ci sono dubbi: il rimpatriato in casi particolare e per avere certezza deve fare interpello.

La sentenza 4357/2025 della Corte di Giustizia di Milano

Il caso affrontato dai primi giudici di Milano, piuttosto complesso e articolato, era quello di una giovane legale. Prima di trasferirsi a Londra nel corso del 2015, aveva collaborato quale praticante presso un importante studio legale con sede a Milano. Aveva comunque in precedenza aperto la partiva iva senza avere ancora conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione. L’abilitazione arrivò qualche anno dopo. Nella capitale inglese, dove conduceva in locazione un appartamento (avendo ottenuto l’iscrizione all’AIRE nel 2016), iniziava un rapporto di lavoro subordinato con una società avente sede in tale città. Qui si iscriveva anche come avvocato stabilito nel Regno Unito per esercitare la professione.

Rientrata in Italia nel 2017, dopo avere concluso il rapporto di lavoro dipendente con tale ultima società, “instaurava nuovamente” con lo studio legale milanese un rapporto di lavoro con la qualifica di Associate. Non era più Trainee. In effetti, non ci sono dubbi: il rimpatriato deve fare interpello, come si evince dalle recenti decisioni giudiziarie.

Ancora, nel 2019 lasciava tale ultimo incarico per trovare occupazione prima presso la filiale italiana di un’istituzione creditizia estera. Successivamente lavorava presso altre società.

Non ci sono dubbi: il rimpatriato deve fare interpello Il datore di lavoro propone interpello

Il primo datore di lavoro italiano, al fine di verificare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione del regime agevolativo, formulò nel 2020 un interpello all’Agenzia delle Entrate. Ricevette risposta negativa, per cui, la contribuente sia per l’anno 2021 sia per il 2022 pagò l’Irpef ordinaria. In seguito richiese il rimborso e appunto impugnò il silenzio rifiuto conseguente. Pertanto, resta chiaro che non ci sono dubbi: il rimpatriato deve fare interpello per tutelare il proprio interesse fiscale.

Non ci sono dubbi: il rimpatriato deve fare interpello: il dispositivo della sentenza

L’ufficio nella sua costituzione in giudizio si limitò a sostenere l’inammissibilità dell’istanza di rimborso “in assenza di una formale dichiarazione di scelta del formulata al datore di lavoro, neppure avendone la ricorrente dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi”. Eccezione che però non è condivisa dai giudici. Essi invece ritengono che il ricorso non può essere accolto per un altro motivo, e cioè per la mancata “pregressa cesura con la posizione lavorativa pregressa, senza la quale non avrebbe senso derogare così significativamente al regime impositivo ordinario”. Infatti essi osservano che la contribuente non avrebbe mai interrotto il primo rapporto di collaborazione con lo studio legale di Milano, “uno dei più rinomati studi legali di professionisti associati, che ha sedi in varie città del mondo. Non ci sono dubbi a riguardo: il rimpatriato deve fare interpello per evitare contestazioni future.

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