Lump sum percepita da Onu: fisco e tassazione
5 Feb, 2026.

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Redditi da pensione dei funzionari Onu

La Convenzione dell’Onu , come noto, prevede esenzione per gli emolumenti corrisposti a funzionari e dipendenti. Tale esenzione tuttavia, opera fintanto che i funzionari restano in servizio. Ne consegue che a seguito della cessazione dal rapporto di lavoro con l’organizzazione, le pensioni da esse erogate a soggetti residenti in Italia sono ordinariamente assoggettate a tassazione irpef. Da un punto di vista fiscale, la pensione può talvolta essere collegata anche al concetto di lump sum percepita da Onu. Infatti, fisco e tassazione si applicano in particolari situazioni.

In questo caso, mancano le disposizioni negli accordi di sede e l’unico riferimento possibile è dato dall’art 18 del modello OCSE. Questo significa che la pensione erogata dall’organizzazione è soggetta a tassazione italiana dal momento di cessazione del rapporto di lavoro. Tale reddito risulta essere tassato secondo le disposizioni ordinarie con applicazione della tassazione sulla base degli scaglioni di reddito irpef (risoluzione n 11/E/2000).

Alla termine della loro carriera, la dichiarazione dei redditi dei funzionari Onu sarà necessaria. La dichiarazione dei redditi pensionati Onu e tasse è fondamentale in questo processo. In particolare, ciò è importante per quanto riguarda lump sum dell’Onu e relative questioni fiscali e di tassazione.

Lump sum dei funzionari Onu

La lump sum è una somma di denaro, che può arrivare ad un terzo del montante pensionistico. I funzionari Onu possono percepirla una tantum al termine del loro mandato. Quando si parla di tassazione e fisco applicati alla lump sum percepita da Onu, bisogna considerare anche la tipologia del pagamento.

Tale somma, percepita una tantum (lunp sum), è inclusa nel pacchetto degli emolumenti, in quanto percepita nell’esercizio delle funzioni di funzionario , è, pertanto, si deve considerare esente da ogni forma di imposizione , in accordo alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite , approvata dall’Assemblea generale dell’Onu in data 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge 20 dicembre 1957 n 1318 oltre che dall’art. 41 DPR 29 settembre 1973 n 601; come anche indicato nella guida dell’ufficio legale delle Nazioni Unite del 23 giugno 1989.

Si ritiene tale soluzione confermata dall’art 5 della “Guide to national taxation of United Nations” (Allegato 4), che definisce la lump sum come ultimo pagamento di salari e emolumenti, a favore dell’istante nell’esercizio delle sue funzioni, ricevuto dall’organizzazione internazionale e, conseguentemente, soggetto alle stesse esenzioni prima descritte.

Contattaci per una prima consulenza gratuita compilando il questionario. Ricorda che, per sapere come trattare al meglio la tassazione relativa alla lump sum percepita da Onu, è sempre consigliabile affidarsi a professionisti esperti del fisco internazionale.

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