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Lavoratori dello spettacolo non residenti e tasse
I lavoratori dello spettacolo che non sono residenti e ricevono compensi per spettacoli presso strutture italiane sono soggetti anche alla potestà impositiva della nostra giurisdizione in base alle norme sulle tasse.
Ne consegue, in base alla disciplina domestica ed a quella pattizia, la corretta applicazione da parte del committente della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30% sui lavoratori dello spettacolo non residenti. In particolare, ciò avviene secondo la normativa sulle tasse.
Lavoratori dello spettacolo non residenti e tasse: la doppia imposizione
Compete allo Stato di residenza risolvere l’eventuale doppia imposizione in ragione del rispettivo assetto normativo. In particolare, l’Agenzia ha esaminato il caso di un cantante lirico fiscalmente residente all’estero, ingaggiato da un teatro italiano. Inoltre, egli ha percepito il compenso al netto della ritenuta del 30%, chiarendo che, per i non residenti sono imponibili in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Inoltre, la questione delle tasse su lavoratori dello spettacolo non residenti ha specifiche implicazioni fiscali.
La tipologia di redditi percepiti da non residenti soggetti a ritenuta
Rientrano tra questi, secondo la normativa sulle tasse, i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia dai lavoratori dello spettacolo non residenti. Inoltre, i compensi corrisposti da soggetti residenti a imprese o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali svolte in Italia sono compresi.
I sostituti italiani devono applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 30% , di conseguenza, l’Italia ha potestà impositiva sui compensi per prestazioni artistiche rese nel suo territorio. Inoltre, non si applica un’esenzione convenzionale in Italia per lavoratori dello spettacolo non residenti .
Il rimborso delle ritenute
Quanto al rimborso delle ritenute e all’esenzione ex ante per il futuro, attribuisce allo Stato di residenza il compito di eliminare l’eventuale doppia imposizione , anche mediante esenzione secondo il proprio ordinamento.
Pertanto, non è possibile ottenere il rimborso delle ritenute già applicate in Italia, né chiedere la disapplicazione preventiva per prestazioni future. L’artista dovrà attivare i meccanismi previsti nel suo stato di residenza per neutralizzare la doppia imposizione sui lavoratori dello spettacolo non residenti .
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