Impatriato? Contattaci per non avere sorprese!
28 Feb, 2026.

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Impatriato? Contattaci per non avere sorprese! Il regime degli impatriati

L‘articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 9 dicembre 2023), come da ultimo modificato dall’articolo 22, comma 1, legge 23 settembre 2025, n. 132, disciplina il ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” (di seguito, ”nuovo regime”).

Questo nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Inoltre, si applica come modificato dall’articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2023.

Tale normativa, nella formulazione attualmente in vigore, stabilisce che «Ai fini delle imposte sui redditi considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Inoltre, salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente» ( circolare n. 20/E del 4 novembre 2024).

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I benefici dei lavoratori impatriati

In particolare, il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

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Le condizioni per ottenere i benefici dei lavoratori impatriati

A i fini dell’applicazione del c.d. regime agevolativo degli impatriati (art. 5 del dlgs. n. 209/2023) devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento.

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Il periodi permanenza all’estero se il datore di lavoro è il medesimo

Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:

  • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

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Impatriato? Contattaci per non avere sorprese! Il nuovo interpello 54 del 27 febbraio 2026

A i fini dell’applicazione del c.d. regime agevolativo degli impatriati (art. 5 del dlgs. n. 209/2023) il computo del periodo minimo estero precedente il trasferimento in Italia è suscettibile di allungamento in caso di continuità datoriale.

 In merito deve aversi riguardo alla veste contrattuale di datore di lavoro. Tuttavia, non si deve tener conto della posizione del diverso soggetto che concretamente ha utilizzato le prestazioni svolte dal soggetto.

In questi termini si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 54 del 27 febbraio 2026, non condividendo la soluzione interpretativa proposta dall’istante.

Quest’ultimo ha rappresentato che, prima di rientrare in Italia nel mese di agosto del 2025, dal mese di maggio 2022 ha vissuto e lavorato in Svizzera.

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Il datore di lavoro estero

In particolare, dopo un periodo di lavoro presso altro soggetto estero, da agosto 2023 ha svolto la propria attività lavorativa a favore di una società statunitense. Questo è avvenuto in forza di un contratto con un’entità svizzera. Inoltre, tale entità agisce come “employer of record”.

Una volta rientrato in Italia, ha lavorato per una società statunitense sulla base di un contratto formalmente stipulato con altro “employer of record”. In questo caso si tratta di una società italiana appartenente al medesimo gruppo della suindicata entità svizzera.

Si precisa che l’”employer of record” non esercita alcun ruolo collegato alla prestazione lavorativa. Tuttavia la prestazione viene resa nei confronti di imprese che non presentano tra di esse alcun collegamento ex art. 2359 c.c.

L’istante, alla luce del fatto che l’“employer of record”, pur essendo formalmente datore di lavoro, riveste un ruolo di mero intermediario giuslavoristico. Svolge infatti unicamente funzioni amministrative di payroll. Perciò ritiene di non dover considerare il maggior periodo minimo di pregressa permanenza all’estero, applicabile qualora svolga, in Italia, la propria attività per un soggetto appartenente allo stesso gruppo del pregresso committente.

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Impatriato? Contattaci per non avere sorprese!

L’Agenzia delle Entrate ha considerato che i datori di lavoro sono riconducili allo stesso gruppo. Pertanto, ha ritenuto per l’effetto rilevante il maggior periodo minimo di pregressa residenza estera

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