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Indice
La flat tax per neo – residenti
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia , possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validita’ dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validita’ dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.
Imposta sostitutiva e flat tax
Per effetto dell’esercizio dell’opzione flat tax è’ dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d’imposta in cui e’ valida la predetta opzione. Tale importo e’ ridotto a euro 50.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari . L’imposta e’ versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non e’ deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
Esercizio dell’opzione flat tax richiede istanza di interpello
L’opzione flat tax deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera f) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed e’ efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
La durata dell’opzione
L’opzione flat tax e’ revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validita’ dell’opzione. Gli effetti della flat tax cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge
Il divieto di cumulo dei benefici
Il dl n. 38/2026 appena convertito in legge dalla Camera rende definitive le modifiche operate dall’art. 2 all’art. 1, comma 154, della legge di Bilancio 2017, recante la disciplina relativa all’incumulabilità del regime cd. ‘flat-tax’ per neo-residenti con il nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori cd. ‘impatriati’, riformato dal d.lgs. 209/2023.
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