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Credito imposta per redditi esteri e documentazione
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, la certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero costituisce prova idonea dell’imposta assolta. Non è necessaria la produzione di ulteriore documentazione attestante il versamento o la definitività dell’imposta. Non può essere infatti imposto al contribuente un onere probatorio più gravoso rispetto a quello ordinariamente richiesto nel sistema domestico. La documentazione prodotta dal contribuente, rilasciata dal sostituto d’imposta estero, dunque, è ritenuta sufficiente a dimostrare il diritto al credito imposta per redditi esteri e documentazione.
La certificazione prova il credito
È quindi escluso che la prova debba necessariamente provenire dall’autorità fiscale estera. È invece sufficiente la certificazione del datore di lavoro per dimostrare le ritenute subite e quindi la spettanza del credito d’imposta. Il contribuente, il cui ricorso veniva accolto, aveva quindi adeguatamente dimostrato l’avvenuta tassazione all’estero pur con documentazione ordinaria, quale la certificazione del sostituto. Non è legittimo richiedere elementi ulteriori se non previsti dalla normativa. Inoltre, nel caso di credito imposta per redditi esteri e documentazione, la normativa è chiara.
Il ricorso
L’oggetto della controversia riguarda il disconoscimento del credito d’imposta ex art 165 Tuir per le imposte assolte dal ricorrente all’estero e segnatamente nel Regno Unito.
Nei motivi di ricorso il ricorrente, in sintesi, evidenzia che l’ufficio ha disconosciuto il credito avendo ritenuto non provata la definitività delle imposte assolte all’estero. Il ricorrente ripercorre il quadro normativo e giurisprudenziale nella materia esaminata. Inoltre, sottolinea di aver assolto al relativo onere documentale collegato al credito imposta per redditi esteri e documentazione.
L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Milano si è costituita in giudizio mediante il deposito di controdeduzioni al ricorso. L’ufficio evidenzia che il ricorrente non abbia dimostrato la definitività delle imposte versate all’estero. Secondo la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, non è sufficiente la produzione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. È richiesta la prova che il ricorrente abbia subito le relative trattenute. Questa prova, ad avviso dell’ufficio, deve essere data tramite produzione dei cedolini paga.
Motivi della decisione. L’ufficio ha motivato il disconoscimento del credito d’imposta (per le imposte assolte all’estero in regime di lavoro dipendente) evidenziando che il ricorrente non ha fornito prova di aver assolto le imposte estere. Tuttavia, si è limitato a fornire la certificazione del sostituto d’imposta ossia del datore di lavoro estero (documento presente anche in atti).
Il tema è stato già scrutinato dalla giurisprudenza di merito che ha elaborato il seguente principio che la Corte condivide in quanto corretto: “in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine del riconoscimento del credito d’imposta pagata sul reddito di lavoro dipendente prestato all’estero da contribuente residente in Italia, è prova idonea la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta estero.
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