Convenzione contro doppie imposizioni Italia – Svizzera
24 Mag, 2026.

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In materia di dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche, il credito per imposte pagate all’estero spetta anche in presenza di ritenuta a titolo d’imposta. Questo vale quando questa sia obbligatoria e non consenta al contribuente di optare per la tassazione ordinaria. In tal caso, si deve evitare la doppia imposizione in applicazione della Convenzione internazionale.

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Convenzione contro doppie imposizioni Italia – Svizzera : i dividendi

I dividendi di fonte estera percepiti dalle persone fisiche “private” residenti in Italia sono soggetti a due livelli di imposizione: le imposte prelevate dallo Stato della fonte attraverso una ritenuta; le imposte prelevate dallo Stato della residenza.

A tale riguardo, la sentenza della Corte di cassazione, sez. V, n. 25698/2022, ha chiaramente stabilito che: “Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale, qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta, come nell’ipotesi di cui al dpr n. 600 del 1973 art. 27, comma 4, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’identità di funzione, di cui al dpr n. 917 del 1986 art. 18, comma 1, avvenga non “su richiesta del beneficiario del reddito” ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile

In applicazione dei principi già affermati dalla Corte di legittimità e per evitare la violazione del divieto di doppia imposizione anche ai sensi della Convenzione Italia/Svizzera, dalla ritenuta del 26% dovuta (e applicata obbligatoriamente in base all’art. 27, comma 4, del dpr n. 600 del 1973) deve essere detratto l’importo già pagato a titolo definitivo in Svizzera sui medesimi dividendi.

Le ragioni dell’opposizione dell’ufficio delle entrate

L’ agenzia delle entrare sostiene che i dividendi esteri assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, non concorrendo al reddito complessivo, non hanno diritto al credito d’imposta ex art. 165 Tuir.

L’agenzia delle entrate, pertanto, ritiene che il credito su imposte estere sia subordinato alla concorrenza del reddito nella base imponibile italiana. Inoltre, la ritenuta a titolo d’imposta escludeva tale concorrenza.

L’articolo 24 contro doppie imposizioni Italia Svizzera

Elemento dirimente è stata l’applicazione dell’art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

I giudici ha osservato che i dividendi di fonte estera subiscono una doppia imposizione economica. Infatti, lo Stato della fonte preleva un’imposta mediante ritenuta e lo Stato di residenza applica una ulteriore imposizione.

La decisione hanno richiamato quindi anche l’orientamento della Corte di cassazione (sent. n. 25698/2022) per cui il credito d’imposta spetta anche se il reddito è soggetto a ritenuta; ciò vale quando la ritenuta è obbligatoria e non opzionale.

Il Collegio, respingendo l’appello erariale, ha evidenziato che il contribuente non può optare per l’inclusione dei dividendi nel reddito complessivo in quanto la ritenuta del 26% è applicata automaticamente. Pertanto, la corrispondente imposta sul reddito pagata nel paese estero si deve considerare detraibile. In assenza di tale possibilità di optare per un altro regime di tassazione, negare il credito comporterebbe una doppia imposizione non giustificata. Inoltre, aggiunge il collegio, nemmeno poteva darsi rilievo al fatto che i dividendi fossero stati percepiti tramite un intermediario italiano.

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