I contributi previdenziali pagati all’estero sono deducibili dal reddito complessivo prodotto in Italia. In particolare, molti si chiedono se i Contributi pagati in Svizzera sono deducibili in Italia. Questa domanda sui contributi pagati in Svizzera è molto diffusa tra i lavoratori frontalieri e chi ha svolto attività lavorativa in Svizzera.
Solo un’interpretazione restrittiva delle norme fiscali nazionali potrebbe portare a credere che questi oneri non possano essere deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto, tale lettura della fattispecie è illegittima. Tuttavia, vale la pena ribadire che i Contributi pagati in Svizzera sono deducibili in Italia secondo recenti sentenze.
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Indice
Accertamento contro lavoratore dipendente
La questione nasceva dalla presentazione da parte di un contribuente lavoratore dipendente all’estero, ma residente fiscalmente in Italia, della propria dichiarazione fiscale. Il reddito era determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dall’art.51 comma 8 bis del Tuir. Inoltre, il contribuente deduceva nel modello reddituale i contributi previdenziali pagati in Svizzera. Nel dettaglio, ci si chiede ogni anno se i Contributi pagati in Svizzera sono deducibili in Italia quando si compila la dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle entrate notificava quindi un avviso di accertamento con il quale si disconoscevano tali deduzioni previdenziali e riprendeva a tassazione le ricalcolate imposte.
A parere del fisco, il reddito convenzionale dichiarato dal contribuente era del tutto avulso dalla contribuzione ottenuta all’estero. Di conseguenza, il pagamento di questa non poteva essere dedotto dei redditi dichiarati.
Contributi pagati in Svizzera sono deducibili in Italia : la sentenza della Cassazione
Così si è espressa la Suprema Corte di cassazione sez V sentenza n.9446 del 10 Aprile 2025. Accoglieva il ricorso del contribuente reclamante il diritto nel poter dedurre dal proprio reddito complessivo gli oneri previdenziale pagati all’estero.
I Giudici disattendevano la lettura restrittiva della norma proposta dall’Agenzia delle entrate. Ritenevano che la soluzione sfavorevole al contribuente derivava proprio da una lettura drastica dell’art. dell’art. 10 Tuir, il quale dispone che “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formalo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente…”. Invero, l’interpretazione letterale della norma citata non lascerebbe spazio ad alcun dubbio. Inoltre, per i lavoratori frontalieri va ricordato che i Contributi pagati in Svizzera sono deducibili in Italia anche sulla base di giurisprudenza consolidata.
Secondo l’esegesi della Suprema Corte, è vero che i contributi previdenziali pagati all’ estero non possono essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente, che rappresenta solo una forma di tipologia di reddito. Tuttavia, in generale gli oneri previdenziali possono essere dedotti dal reddito complessivamente calcolato. Così i Giudici affermano che tra le norme che disciplinano la determinazione delle singole categorie di reddito e le norme che disciplinano la determinazione del reddito complessivo c’è un rapporto di specialità reciproca. Di conseguenza, le norme che eventualmente escludano la deducibilità di oneri ai fini della determinazione delle singole categorie di reddito non per ciò solo determinano l’esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dal reddito complessivo”. Confermando dunque il principio di diritto espresso, il ricorrente ha potuto vedere accolte le proprie ragioni. Inoltre, ha potuto dedurre così i contributi previdenziali pagati in Svizzera e per effetto ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento.
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