Il contribuente deve compilare il quadro RW per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE e delle imposta sulla cripto attività. Occorre compilare il quadro anche se investimento non è più posseduto al termine del periodo di imposta. Per gli importi in valuta estera occorre indicare il controvalore in Euro. Bisogna utilizzare il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili.
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Indice
Il quadro RW
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Questo vale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Inoltre riguarda anche le cripto – attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione. In ogni caso, occorre compilare il quadro ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE). È necessario anche per l’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
Tali soggetti devono compilare il quadro RW anche se nel corso dell’anno hanno disinvestito.
Il quadro RW per le criptovalute
Il quadro deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività ai sensi dell’art. 19, comma 18 del DECRETO LEGGE 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 146 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
Limiti agli obblighi di monitoraggio
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014). Tuttavia resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Gli esoneri dalla compilazione del quadro RW
Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti.
L’obbligo non sussiste inoltre per :
- le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato Italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale. Inoltre anche le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia sono coinvolte. La residenza fiscale in Italia deve essere determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati;
- I contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera.
Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio fiscale è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per indicazione dei redditi derivanti da attività estere di natura finanziaria o patrimoniale. Inoltre deve compilare il quadro RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.
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