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Attore non residente deve pagare imposte
L’attore non residente che percepisce compensi per le rappresentazioni svolte presso un teatro italiano è soggetto anche alla potestà impositiva della nostra giurisdizione. Ne consegue, in base alla disciplina domestica ed a quella pattizia, la corretta applicazione da parte del committente della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30%.
La doppia imposizione
Compete allo Stato di residenza risolvere l’eventuale doppia imposizione in ragione del rispettivo assetto normativo. In particolare, l’Agenzia ha esaminato il caso di un cantante lirico fiscalmente residente all’estero, ingaggiato da un teatro italiano , che ha percepito il compenso al netto della ritenuta del 30%, chiarendo che, per i non residenti sono imponibili in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
La tipologia di redditi percepiti da non residenti soggetti a ritenuta
Rientrano tra questi i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia e i compensi corrisposti da soggetti residenti a imprese o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali svolte in Italia .
I sostituti italiani devono applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 30% , di conseguenza, l’Italia ha potestà impositiva sui compensi per prestazioni artistiche rese nel suo territorio e non si applica un’esenzione convenzionale in Italia.
Il rimborso delle ritenute
Quanto al rimborso delle ritenute e all’esenzione ex ante per il futuro, la Convenzione attribuisce allo Stato di residenza il compito di eliminare l’eventuale doppia imposizione , anche mediante esenzione secondo il proprio ordinamento. Pertanto, non è possibile ottenere il rimborso delle ritenute già applicate in Italia, né chiedere la disapplicazione preventiva per prestazioni future; l’artista dovrà attivare i meccanismi previsti nel suo stato di residenza per neutralizzare la doppia imposizione.
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