In questo articolo approfondiamo il tema dei crediti per imposte pagate estero e dichiarazione.
Il contribuente può recuperare le imposte pagate all’estero entro dieci anni, anche se non le ha indicate originariamente in dichiarazione dei redditi.
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Indice
I crediti per imposte pagate all’estero
Il credito per le imposte assolte all’estero (ex articolo 165 del Tuir n. 917/86) spetta indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o dalla mancata indicazione in questa stessa dichiarazione del reddito di fonte estera. Questo credito, infatti, scaturisce dall’obbligo assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato e non è assoggettato ad alcun termine di decadenza entro il quale il credito d’imposta va indicato per l’utilizzo. Inoltre, si precisa che questo stesso credito non deve essere inserito nella dichiarazione di “competenza”.
In questo articolo approfondiamo il tema dei crediti per imposte pagate estero e dichiarazione.
L’agenzia disconosceva crediti per imposte di lavoro dipendente pagate all’estero
Sono le conclusioni che si leggono nell’ordinanza n. 5909/2026 emessa dalla sezione quinta della Cassazione civile tributaria e depositata in cancelleria il 16 marzo. Il caso. La vertenza trae origine dal ricorso presentato contro una cartella emessa sulla base di un controllo formale. Le Entrate avevano rettificato la dichiarazione del contribuente, disconoscendo un credito d’imposta per tributi assolti all’estero sul reddito da lavoro dipendente.
La Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Roma accoglieva il ricorso. Tuttavia, la decisione veniva completamente ribaltata in appello dalla Corte di secondo grado. Il Collegio di merito di secondo grado confermava la legittimità della cartella. Osservava, in proposito, che il presupposto per “utilizzare in detrazione” un credito di imposta per imposte pagate all’estero era costituito “dalla definitività dell’imposta”. Inoltre, osservava che il contribuente aveva dato prova dei redditi prodotti all’estero negli anni 2010 e del 2012 e percepiti dalla società per la quale lavorava. Tuttavia, non aveva prodotto certificazione delle autorità fiscali estere dalle quali risultasse il pagamento delle imposte e la loro definitività.
Rilevava, infine, che le imposte pagate all’estero, per poter essere portate in detrazione, dovevano essere relative all’anno di imposta cui si riferiva la dichiarazione. Il contribuente, invece, aveva portato in detrazione le imposte relative ai redditi del 2010 e del 2012 nella sola dichiarazione relativa ai redditi del 2012.
In questo articolo approfondiamo il tema dei crediti per imposte pagate estero e dichiarazione.
I controlli dell’art 36- ter
Tra i motivi di ricorso, il contribuente assume che l’Ufficio avrebbe svolto una valutazione di merito sulla spettanza del credito, preclusa in seno all’attività formale di cui all’art. 36-ter del dpr n. 600 del 1973. Il Collegio di piazza Cavour, in primis, ha ricordato le caratteristiche del controllo di cui all’articolo 36-ter secondo comma, lettera b) del dpr n. 600/1973. Queste differiscono dal controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis, secondo comma, del dpr n. 600 del 1973.
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I controlli dell’art 36- bis
Quest’ultimo articolo (36-bis) attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di provvedere, all’esito di un controllo formale effettuato mediante procedure automatizzate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. Non prevede lo svolgimento di alcuna attività di ricerca di informazioni, escludendo pertanto la possibilità di una diversa ricostruzione sostanziale dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione. Inoltre, non consente una vera e propria valutazione o stima degli stessi e la risoluzione di questioni giuridiche, fatta salva l’applicazione di norme giuridiche che sia diretta e immediata.
In direzione opposta, aggiunge il Collegio, il controllo formale di cui all’art. 36-ter, secondo comma, lett. b), del dpr n. 600 del 1973, che pacificamente ricorre nel caso di specie, consente all’Ufficio di escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti. Detto controllo non limita la conoscenza dell’Amministrazione ai dati e agli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni o già in possesso dell’anagrafe tributaria. Consente invece una, sia pur ridotta, attività istruttoria, disciplinata dal terzo comma. Tale attività è seguita, a pena di nullità, dalla comunicazione dell’esito motivato del controllo, che assolve a una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo.
in ciò si differenzia dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36-bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare e ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali.
L’articolo 165 Tuir
Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero presenta i seguenti punti chiave
- Assenza di decadenza: A differenza del passato, l’attuale formulazione dell’Art. 165 non prevede la perdita del diritto al credito d’imposta (decadenza) se questo non viene indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
- Prevalenza degli obblighi internazionali: In virtù di accordi internazionali tra l’Italia e altri Stati, il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero è considerato un obbligo incondizionato. Pertanto, l’omessa dichiarazione del reddito estero o la mancata indicazione del credito in dichiarazione non ne impediscono il recupero.
- Nessun termine specifico nella disciplina tributaria: La Cassazione osserva che la norma non fissa un termine perentorio entro il quale indicare il credito per poterlo utilizzare.
- Recupero entro 10 anni: In mancanza di una specifica norma sulla decadenza, la Corte stabilisce che il credito può essere recuperato entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni (ex art. 2946 del Codice Civile), anche in sede di impugnazione di un atto impositivo.
In sintesi, il contribuente può recuperare le imposte pagate all’estero entro dieci anni, anche se non le ha indicate originariamente in dichiarazione dei redditi.
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