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In ogni caso, va sottolineato che non ci sono dubbi sul fatto che F24 scartato è impugnabile.
Indice
Non ci sono dubbi F24 scartato è impugnabile: F24 scartato è impugnabile
Deve ricomprendersi nel novero degli atti impugnabili il provvedimento di scarto del modello F24 relativo all’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta derivanti da cessione e sconto in fattura superbonus. Infatti, Non ci sono dubbi F24 scartato è impugnabile in queste situazioni.
Non ci sono dubbi F24 scartato è impugnabile : la sentenza
È il profilo riconosciuto dalla sentenza n. 627/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Frosinone (presidente Galli, relatore Montaldi) depositata il 24 novembre scorso. La controversia aveva avuto a oggetto proprio una comunicazione di scarto emessa dall’Agenzia delle entrate in relazione a deleghe F24 recanti i codici tributo relativi a crediti da superbonus. In particolare, la motivazione addotta era: “credito agevolativo concesso: assente”.
Secondo l’ufficio, l’operazione non poteva considerarsi valida in quanto la contabilizzazione del versamento risultava avvenuta il 2 gennaio 2024. Si trattava infatti del primo giorno lavorativo successivo, ricadente nell’annualità fiscale seguente. A tal proposito, ricordiamo che non ci sono dubbi: F24 scartato può essere impugnato.
La decisione della corte
Nel delineare i motivi della decisione, il collegio ha in primo luogo respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ufficio. L’ufficio riteneva la comunicazione quale atto non impugnabile, difettando il requisito imprescindibile della idoneità dell’atto a manifestare una pretesa fiscale. Il collegio ha infatti ritenuto impugnabile lo scarto attraverso la corretta proposizione del ricorso ex art. 19 comma 1) lett. h) del dlgs 546/1992. Si tratta proprio del diniego o della revoca di agevolazioni o del rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. Non ci sono dubbi F24 scartato è impugnabile in queste ipotesi.
I fatti ricostruiti
Ha poi ricostruito la sequenza temporale dei fatti, evidenziando come la trasmissione del modello F24 fosse avvenuta tempestivamente entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo previsto per l’utilizzo in compensazione del credito.
Va inoltre evidenziato che il 30 dicembre fosse sabato, il 31 dicembre domenica e il 1° gennaio giorno festivo. Questo ha determinato lo slittamento automatico della contabilizzazione al primo giorno lavorativo utile.
La Corte fonda la propria decisione sull’art. 7, comma 1, lett. H), del dl n. 70/2011, disposizione che prevede la proroga al primo giorno lavorativo successivo degli adempimenti tributari in scadenza in un giorno festivo. Tale regola, secondo il collegio, opera anche in relazione ai versamenti effettuati mediante compensazione tramite modello F24. Inoltre, si deve considerare che F24 scartato è impugnabile senza dubbi.
Pertanto, la Cgt, accogliendo il ricorso, chiarisce che la riferibilità dell’adempimento all’annualità di competenza deve essere valutata con riferimento al momento in cui il contribuente ha posto in essere l’atto di pagamento.
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