La sospensione dei termini di decadenza prevista dalla normativa emergenziale Covid non può essere cumulata con quella specificamente introdotta per i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.
In questo articolo analizziamo la questione relativa alla decadenza cartelle Covid derivanti da art 36-bis 600/73.
Per le cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, la proroga di 24 mesi prevista dall’articolo 68, comma 4-bis, del decreto legge n. 18/2020 prevale, in base al principio di specialità , sulla sospensione generale collegata ai termini di versamento e in ogni caso la notifica della cartella non può andare al di là di essa. Va ricordato che anche sulle cartelle Covid, la decadenza per effetto dell’articolo 36-bis 600/73 resta centrale nel calcolo dei termini.
Contattaci , pertanto, compilando il questionario.
Indice
La sentenza della Cgt di Milano
Questo il canone che si ricava dalla sentenza n. 831/2026 della Cgt di I grado di Milano riguardante la decadenza delle cartelle Covid risultanti dall’applicazione dell’art. 36-bis 600/73.
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2016, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-bis del dpr n. 600/1973. Il contribuente ne contestava la legittimità , eccependo in via preliminare la decadenza dal potere di riscossione per violazione dell’articolo 25 del dpr n. 602/1973.
Il termine decadenziale ordinario cartelle di pagamento articolo 36-bis
La disposizione stabilisce che le cartelle conseguenti alla liquidazione automatizzata devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso esaminato, il termine ordinario per la dichiarazione relativa al 2016, presentata nel 2017, scadeva il 31 dicembre 2020 secondo la disciplina generale e con riferimento proprio alla decadenza delle cartelle Covid previste dall’art 36-bis 600/73.
Decadenza cartelle Covid derivanti da art 36-bis 600/73: Proroghe, La disciplina emergenziale Covid
La disciplina emergenziale aveva tuttavia modificato il quadro temporale della riscossione, imponendo di individuare quale proroga fosse applicabile. Parliamo dunque dei termini, sospensioni e proroghe che riguardano in modo specifico la decadenza cartelle Covid derivanti da art 36-bis 600/73.
Per i carichi affidati alla riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, tuttavia, il comma 4-bis dello stesso articolo 68 stabilisce una specifica sospensione di 24 mesi.
Secondo i giudici, la disposizione speciale, introdotta successivamente, prevale sulla sospensione generale di 542 giorni, senza che i due periodi possano essere sommati. Poiché il ruolo era stato consegnato all’Agenzia delle entrate-Riscossione il 25 marzo 2020, la Corte ha ritenuto applicabile il comma 4-bis. Il termine decadenziale per la notifica della cartella scadeva quindi il 31 dicembre 2022.
La spedizione avvenuta il 22 novembre 2024 e la successiva notifica del 2 dicembre 2024 risultavano tardive rispetto ai limiti previsti proprio per la decadenza di cartelle Covid causate dall’art 36-bis 600/73.
Contattaci , pertanto, compilando il questionario.














