Ti ricordiamo che le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni.
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Le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni
La prescrizione delle sanzioni segue il termine quinquennale previsto ai sensi dell’art. 20 dlgs n. 472/1997 pur se tali accessori si annettono a un tributo su cui si applica il diverso termine prescrizionale decennale. In effetti, secondo la normativa vigente, le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni.
La sentenza n 3620/2025
Lo ha riconfermato la sentenza n. 3620/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano. Il giudizio traeva origine dall’impugnazione di un avviso di intimazione con cui l’Agenzia delle entrate riscossione aveva richiesto il pagamento di oltre 163.000 euro, derivanti da nove cartelle di pagamento e da un accertamento parziale. Inoltre, la sentenza ribadisce che le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni.
Il contribuente aveva eccepito, tra l’altro, la mancata notifica di alcuni atti presupposti e l’intervenuta prescrizione dei crediti azionati. Si ricorda quindi che, ai sensi della normativa, le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni.
Nel delineare le motivazioni della decisione, il collegio ricostruisce preliminarmente la sequenza degli atti notificati, rilevando che le cartelle e i successivi avvisi di intimazione risultavano regolarmente portati a conoscenza del contribuente, con conseguente efficacia interruttiva dei termini prescrizionali ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c.. Ricordiamo che, proprio in tema di sanzioni tributarie, la prescrizione è fissata a 5 anni.
La Corte ribadisce che qualsiasi richiesta scritta di pagamento idonea a manifestare l’inequivoca volontà del creditore di far valere il proprio diritto determina l’interruzione della prescrizione, producendo effetti anche in assenza di un atto esecutivo in senso stretto.
Non dimenticare che, per legge, le sanzioni tributarie hanno prescrizione di 5 anni.
L’individuazione dei termine di prescrizione delle imposte dirette
La Cgt si è occupata anche della individuazione del termine di prescrizione applicabile ai tributi erariali. La Corte richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità . Secondo tale orientamento, i crediti per imposte dirette e indirette non hanno natura periodica. Sono pertanto soggetti al termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.. Tale termine decorre dalla data di esigibilità del tributo ovvero dall’ultimo atto interruttivo validamente notificato.
Le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni
Diversamente, quanto alle sanzioni amministrative tributarie, il collegio richiama l’art. 20 del dlgs n. 472/1997. Questa norma prevede espressamente il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione, salvo il caso in cui la definitività derivi da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile. Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione limitatamente alle sanzioni. Pertanto, per ciascuna cartella, la prescrizione è accolta laddove sia decorso il termine di cinque anni senza validi atti interruttivi. Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha disposto l’accoglimento parziale del ricorso, limitatamente alle sanzioni prescritte. Inoltre, la Corte conferma per il resto la debenza dei tributi erariali non prescritti e compensa le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza. In breve, le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni.
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