Contattaci per una prima consulenza gratuita compilando il questionario. Se hai ricevuto una intimazione di pagamento: impugnala per tutelarti e proteggere i tuoi diritti.
Indice
Intimazione di pagamento: impugnala per tutelarti
L’elenco degli atti impugnabili è contenuto nell’art 19 DLgs 546/92. Tale elenco ha natura tassativa ma non preclude la possibilità di impugnare anche altri atti. Scopri perché ricevere un’intimazione, se non attivi una difesa, può compromettere la tua situazione fiscale. Ricorda: intimazione di pagamento, impugnala per tutelarti e difendere i tuoi interessi fiscali. Ciò succede ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. L’intimazione ad adempiere è un atto disciplinato dall’art.50 DPR 602/73. Pertanto, rientra tra gli atti autonomamente impugnabili, che richiedono un ricorso tributario, per le seguenti motivazioni:
- mancata notifica degli atti presupposti:
- illegittimità della pretesa (prescrizione) per vicende collegate alla mancata notifica degli atti presupposti.
Intimazione di pagamento: impugnala per tutelarti
Quando ricevi un’intimazione di pagamento devi proporre ricorso per l’annullamento della stessa eccependo la decadenza della riscossione per omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese all’intimazione. Conviene, pertanto, agire rapidamente e impugnare immediatamente per proteggere i tuoi diritti. Questo è importante perché se non agisci in tempo, potresti scoprire che se non impugni intimazione di pagamento è finita! Ignorare questo potrebbe significare perdere il controllo della tua situazione fiscale. Tuttavia, intimazione di pagamento: impugnala per tutelarti rappresenta una scelta consapevole per la tua tutela. Non dimenticare, se non impugni intimazione di pagamento è finita, e puoi scoprirne le ragioni leggendo ulteriormente.
La sentenza 3361/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento
I giudici hanno evidenziato che l’atto della riscossione era stato consegnato a persona diversa dal destinatario e che difettava la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa prevista dall’art 60 del decreto del presidente della Repubblica 600/1973. In tal senso, l’elenco delle raccomandate spedite prodotte dall’agente della riscossione non costituiva prova idonea del perfezionamento della fattispecie notificatoria.
L’elenco delle raccomandate non è sufficiente
I giudici di merito si sono riannodati ai principi espressi dalla Suprema Corte di cassazione, sentenza 8290/2016, che ha sancito che un documento formato unilateralmente dalla parte non costituisce prova a suo favore.
Il collegio di primo grado ha rigettato la tesi della parte resistente avanzata nell’udienza di trattazione, secondo cui l’invalidità della notifica dell’atto per mancanza della raccomandata informativa avrebbe dovuto essere posta soltanto con la prospettazione di motivi aggiunti.
I primi giudici aderendo ad un recente approdo ermeneutico Cass. Ordinanza 16797/2025, hanno statuito che la necessità di presentare motivi aggiunti si ravvisa, allorché si eccepisca solamente l’omessa notifica della cartella medesima e non anche il vizio sotteso alla procedura di notificazione.
Nel caso in questione invece la nullità della notifica della cartella era già stata sollevata nel ricorso dove il ricorrente aveva espressamente lamentato la mancanza di una valida notifica, sicché le sue ragioni sono state accolte dall’organo giudicante che ha annullato gli atti. Infine, intimazione di pagamento: impugnala per tutelarti è un modo efficace per non subire ingiustizie fiscali.
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