In questo articolo parleremo di Regime impatriati: novità 2026 e opportunità.
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Indice
- Regime impatriati: novità 2026 e opportunità
- Regime impatriati: novità 2026 e opportunità
- Impatriato e il lavoro in smart working per un datore di lavoro estero
- Regime impatriati novità 2026 e opportunità: residenza formale e residenza effettiva
- Lavoratori frontalieri
- Continuità del rapporto di lavoro
- I trasferimenti all’interno del territorio nazionale
Regime impatriati: novità 2026 e opportunità
Il sistema è stato introdotto dal decreto legislativo n. 209 del 2023, che ha profondamente riformato il c.d. “regime degli impatriati”, precedentemente disciplinato dal dlgs n. 147/2015.
La ratio della disciplina è, in fondo, semplice: riconoscere un significativo beneficio fiscale a coloro che scelgono di stabilire la propria residenza nel Paese. Infatti, devono altresì svolgervi la propria attività lavorativa.
Si tratta, in sostanza, di una leva incentivante che mira a favorire il rientro di competenze e capitale umano.
Regime impatriati: novità 2026 e opportunità
Tuttavia, l’applicazione concreta della normativa risulta essere subordinata al rispetto di una serie di condizioni:
- durata permanenza all’estero;
- tipologia del datore di lavoro;
- luogo effettivo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- situazione familiare.
Impatriato e il lavoro in smart working per un datore di lavoro estero
Un primo profilo di particolare interesse riguarda la possibilità di accedere al beneficio fiscale anche nei casi in cui il lavoratore, pur trasferendo la propria residenza fiscale in Italia, continui a prestare la propria attività per un datore di lavoro estero in modalità di lavoro agile.
Sul punto è intervenuta l’Amministrazione finanziaria, la quale ha precisato come lo svolgimento del proprio lavoro – seppur in smart working – presso un datore di lavoro estero, anche dopo un eventuale trasfermento in Italia, non è una circostanza tale da preclude, di per sé, l’accesso al regime agevolato.
In particolare, il lavoratore:
- deve non essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta antecedenti al trasferimento. Inoltre, deve impegnarsi a mantenere la residenza nel territorio dello Stato per almeno quattro anni. Deve anche svolgere la propria attività prevalentemente in Italia, possedendo un elevato livello di qualificazione o specializzazione.
In presenza di tali requisiti, dunque, il reddito di lavoro dipendente può beneficiare della detassazione nella misura del 50 per cento, così come previsto dall’art. 5 del dlgs n. 209/2023.
Regime impatriati novità 2026 e opportunità: residenza formale e residenza effettiva
Di notevole rilievo è anche l’orientamento espresso nella risposta a interpello del 20 gennaio 2026, n. 12, che ha affrontato il caso di un lavoratore formalmente residente all’estero, ma che aveva, di fatto, svolto la propria attività lavorativa in Italia per un lungo periodo. In tale circostanza, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di accedere al regime agevolato al momento del trasferimento della residenza fiscale in Italia. Tuttavia, questa possibilità esiste a condizione che risultino integrati tutti i requisiti richiesti dalla normativa.
Lavoratori frontalieri
L’Amministrazione ha, infatti, escluso che lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di frontaliere costituisca, di per sé, un ostacolo all’accesso al beneficio fiscale. Ciò che rileva è, ancora una volta, il rispetto delle condizioni generali previste dal legislatore.
Continuità del rapporto di lavoro
Diversa, e per certi versi più rigorosa, è invece la disciplina applicabile nei casi in cui il lavoratore rientri in Italia per lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro presso il quale era impiegato durante il periodo trascorso all’estero. In tali ipotesi, il legislatore richiede un periodo minimo di permanenza all’estero più lungo, pari ad almeno sette anni. Ciò è stabilito nella disposizione di cui all’art. 5, comma 1, lett.b), del dlgs n. 209/2023 (cfr. risposta ad istanza del 6 marzo 2025, n. 66).
I trasferimenti all’interno del territorio nazionale
L’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello dell’11 marzo 2026, n. 76, ha affrontato il caso di un contribuente che intendeva trasferire la propria residenza da una regione italiana a un’altra, chiedendo se fosse possibile fruire del regime degli impatriati. In tale ambito, la normativa distingue tra regioni “agevolate”, prevalentemente situate nel Mezzogiorno, e regioni non agevolate. Nel primo caso, il beneficio fiscale può risultare più consistente, prevedendo una detassazione del reddito di lavoro dipendente fino al 90 per cento per un determinato periodo.
Tuttavia, l’Agenzia ha precisato che, per usufruire di tale misura rafforzata, non è sufficiente trasferire la residenza in una regione agevolata al momento dell’inizio dell’attività lavorativa. È necessario, altresì, mantenervi la residenza per l’intera durata del periodo agevolato. In mancanza di tale continuità, il contribuente potrà accedere unicamente al regime ordinario, che prevede una detassazione inferiore, generalmente pari al 30 % del reddito, per un periodo di cinque anni.
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