I dividendi svizzeri godono del credito di imposta fiscale
15 Apr, 2026.

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I dividendi svizzeri godono del credito di imposta fiscale: articolo 10 Convenzione Italia – Svizzera

I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, è importante sottolineare che secondo la normativa vigente, i dividendi svizzeri beneficiano del credito di imposta fiscale, come stabilito dalla Convenzione. Tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato. In ogni caso, se la persona che percepisce i dividendi ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

I dividendi svizzeri godono del credito di imposta fiscale : articolo 24 convenzione Italia Svizzera

Se un residente percepisce dividendi dalla Svizzera, questi, sono imponibili in Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Da questo punto di vista, ricevere dividendi svizzeri può portare il diritto al credito di imposta fiscale secondo il trattato. Esso consiste:

  • nel computo dell’imposta pagata in Italia, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell’imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente. Tuttavia, la somma cosi’ computata non puo’, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Italia;
  • in una riduzione globale dell’imposta svizzera che tenga conte dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente;
  • in una esenzione parziale dall’imposta svizzera dei redditi di cui si tratta. Almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Italia dall’ammontare lordo dei redditi percepiti dall’Italia.

La sentenza

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, con la sentenza n. 297 del 4.11.2025, ha affrontato il tema della doppia imposizione sui dividendi esteri percepiti da persone fisiche. Nello specifico, la controversia nasceva dall’impugnazione del silenzio-diniego dell’Agenzia delle entrate su un’istanza di rimborso Irpef. L’istanza era stata presentata da un contribuente residente in Italia che aveva percepito dividendi da una società svizzera in relazione a una partecipazione non qualificata. In questo caso reale si è discusso se i dividendi svizzeri godano effettivamente del credito di imposta fiscale previsto dagli accordi internazionali.

Su tali proventi era stata applicata una ritenuta del 15% in Svizzera. In Italia era stata inoltre operata la ritenuta del 26% prevista dall’articolo 27, comma 4, del Dpr 600/1973. Il contribuente aveva quindi chiesto il rimborso della maggiore imposta italiana, invocando l’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Tale articolo prevede l’eliminazione della doppia imposizione attraverso il riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero.

L’Agenzia delle entrate aveva contestato la richiesta sostenendo, tra l’altro, l’inapplicabilità del credito d’imposta ai redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta in Italia. Tuttavia, la Corte tributaria ha invece accolto il ricorso. Ha chiarito che la tassazione domestica dei dividendi non è coerente con la disciplina convenzionale.

L’articolo 24 della Convenzione Italia-Svizzera consente infatti di detrarre dall’imposta italiana quella pagata nello Stato estero quando il medesimo reddito è imponibile in entrambi i Paesi. Alla luce di tali elementi, i giudici hanno riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso della maggiore imposta versata in Italia. Inoltre, hanno condannato l’Agenzia delle entrate anche al pagamento delle spese di lite. Pertanto, risulta fondamentale sapere che i dividendi svizzeri possono godere del credito di imposta fiscale.

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