Sono deducibili i costi documentati da fatture emesse da un fornitore svizzero quando, nonostante le contestazioni dell’amministrazione sulla loro leggibilità, il giudice di merito accerti l’effettiva esistenza delle operazioni e la loro inerenza all’attività d’impresa sulla base della documentazione contabile e della prova dei pagamenti. Quanto alla questione della deducibilità dei costi dei fornitori svizzeri e Fatture, è importante fare chiarezza.
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Indice
Il caso della Svizzera e l’applicazione del Tuir
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società italiana, con i quali l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deduzione di costi relativi a prestazioni rese, tra gli altri, dalla stabile organizzazione svizzera di una società lussemburghese. La contestazione si fondava sull’art. 110, commi 10 e 11, del Tuir, nel testo vigente all’epoca, che prevedeva l’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti in Stati a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria da parte del contribuente.
Un elemento centrale riguardava proprio la deducibilità dei costi dei fornitori svizzeri e delle relative fatture, oggetto di valutazione.
Deducibilità dei costi dei fornitori svizzeri e Fatture
Sul primo motivo di ricorso la Corte ribadiva un orientamento ormai consolidato: la disciplina interna non contrasta con le clausole di non discriminazione contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Va sottolineata, inoltre, la deducibilità dei costi dei fornitori svizzeri e Fatture secondo quanto stabilito dalla recente giurisprudenza.
In particolare, il regime previsto dall’art. 110 del Tuir introduce un onere probatorio rafforzato, ma non determina un divieto assoluto di deduzione. Una volta dimostrata l’effettività dell’operazione e l’interesse economico sottostante, i costi restano deducibili secondo le regole ordinarie.
La prova dell’assoggettamento al regime fiscale ordinario
Di maggiore interesse è tuttavia il secondo motivo, accolto dalla Suprema corte, che si concentra sulla qualificazione della posizione fiscale della società operante in Svizzera. I giudici di legittimità osservavano che, nel periodo oggetto di causa, la Confederazione elvetica figurava nelle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata solo con riferimento a determinate categorie societarie – in particolare holding, società ausiliarie e di domicilio – caratterizzate da regimi fiscali agevolati.
Nel caso concreto, però, la contribuente aveva prodotto una certificazione rilasciata dall’amministrazione fiscale del Canton Ticino attestante che la succursale di Lugano era assoggettata alle imposte federali, cantonali e comunali. Tale circostanza, secondo la Cassazione, è incompatibile con l’applicazione dei regimi agevolati che giustificavano l’inclusione della Svizzera nella «black list» limitata prevista dalla normativa dell’epoca.
In conclusione, si conferma l’importanza della deducibilità dei costi dei fornitori svizzeri e delle conseguenti fatture nelle valutazioni della posizione fiscale.
Rilevanza del principio per i contenziosi pendenti
Ne deriva che l’assoggettamento al regime impositivo ordinario costituisce elemento idoneo a escludere la natura privilegiata del trattamento fiscale e, quindi, l’automatica indeducibilità dei costi. La Corte censurava, pertanto, la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto insufficiente la prova fornita dalla società.
Infine, è opportuno ricordare la rilevanza della deducibilità dei costi dei fornitori svizzeri e delle conseguenti fatture nei contenziosi fiscali, spesso legati alle modalità di registrazione delle fatture.
Registrazione delle fatture dei fornitori svizzeri
La registrazione della fattura del fornitore svizzero viene effettuata nel modo seguente: è cruciale, inoltre, valutare sempre la deducibilità dei costi dei fornitori svizzeri e Fatture in ogni passaggio di contabilizzazione.
- registrazione nel registro degli acquisti con integrazione dell’iva del 22 per cento;
- emissione di autofattura attraverso il sistema SDI.
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