Convenzione fiscale Italia Usa per lavoratori all’estero
9 Apr, 2026.

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La Corte di Giustizia di Chieti con la sentenza 614/2025 accoglie il ricorso di un contribuente, lavoratore dipendente, che prestava la sua opera in Usa dimenticandosi di effettuare iscrizione Aire. Il motivo è il seguente: i redditi da lavoro dipendente prodotti negli Usa risultano tassabili esclusivamente in tale stato secondo quanto previsto dalla convenzione fiscale Italia Usa per lavoratori all’estero.

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La residenza fiscale e l’iscrizione Aire

L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti è costituita in giudizio e ha contestato integralmente il ricorso. Ha insistito per il rigetto. L’Ufficio ha sostenuto che il contribuente nell’anno 2017, dovesse considerarsi fiscalmente residente in Italia in quanto iscritto, per l’intero periodo d’imposta, all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Torino di Sangro (CH). Secondo l’Amministrazione finanziaria, questa circostanza integrerebbe una presunzione assoluta di residenza ai sensi dell’art. 2 del TUIR. Ciò preclude ogni ulteriore accertamento in ordine alla residenza effettiva. La situazione si è complicata proprio in relazione alla convenzione fiscale Italia Usa per lavoratori all’estero.

L’Amministrazione ha inoltre evidenziato la mancata iscrizione all’A.I.R.E. Ha poi sottolineato l’omessa compilazione della sezione relativa alla residenza estera nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia. Inoltre, ha segnalato la titolarità di conti correnti bancari italiani sui quali sono confluiti redditi di fonte estera. Infine, ha rilevato il possesso di un immobile in Italia, dotato di utenze attive che avrebbero registrato consumi significativi nel corso dell’anno 2017.

Convenzione fiscale Italia Usa per lavoratori all’estero : la decisione della Corte

L’Agenzia delle Entrate utilizza un comportamento in contrasto con i principi in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e di territorialità dell’imposizione. Inoltre, l’Agenzia agisce contro le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. In questo modo, l’Agenzia delle Entrate assoggetta a tassazione in Italia il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero nell’annualità 2017, malgrado la prevalenza della convenzione fiscale Italia Usa per lavoratori all’estero.

Convenzione fiscale Italia Usa per lavoratori all’estero: la residenza fiscale effettiva

È noto che l’estensione della potestà impositiva italiana varia a seconda che il contribuente si qualifichi come fiscalmente residente o non residente nel territorio dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 del TUIR, i soggetti residenti sono assoggettati a imposizione sui redditi ovunque prodotti. Al contrario, i soggetti non residenti sono imponibili esclusivamente per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Così, quanto previsto dall’art. 23 del TUIR specifica che, per i redditi di lavoro dipendente, è rilevante il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. Applicando la convenzione fiscale Italia Usa per lavoratori all’estero, questi principi vanno coordinati nei casi transnazionali.

Nel caso di specie, il reddito oggetto di contestazione risulta prodotto integralmente all’estero. L’art. 2 del TUIR individua i criteri alternativi per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche. Tuttavia, in presenza di una fattispecie transnazionale, tali criteri devono essere coordinati con le disposizioni convenzionali previste dalla convenzione fiscale Italia Usa per lavoratori all’estero.

La Convenzione contro le doppie imposizioni

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, all’art. 4, disciplina le ipotesi di doppia residenza fiscale introducendo criteri di collegamento prevalenti quali l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali e il luogo di dimora abituale. Questi criteri prevalgono sulle norme interne in quanto più favorevoli al contribuente. Nel caso di specie, deve concludersi che, per l’anno d’imposta 2017, il contribuente si è qualificato fiscalmente residente negli Stati Uniti d’America. Il mantenimento dell’iscrizione anagrafica in Italia non risulta idoneo a radicare la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Infatti, è emerso che, già a partire dal 2015, il contribuente aveva stabilito all’estero il centro esclusivo delle proprie relazioni personali ed economiche, come previsto dalla convenzione fiscale Italia Usa per i lavoratori all’estero.

La presenza effettiva conta di più dei registri anagrafici

Il contribuente prova che nell’anno di imposta 2017 la propria residenza , intesa come centro delle relazioni personali ed economiche, è negli Usa. In questi casi occorre valutare attentamente gli effetti della convenzione fiscale Italia Usa per lavoratori all’estero.

Rileva, altresì, la prova dell’inserimento del nucleo familiare nel contesto sociale e scolastico statunitense. Tale inserimento è attestato dall’iscrizione e dalla frequenza continuativa dei figli presso istituti scolastici americani a partire da epoca antecedente all’anno 2017.

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