Non ci sono dubbi gli impatriati possono chiedere il rimborso
1 Feb, 2026.

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Non ci sono dubbi gli impatriati possono chiedere il rimborso

Il diritto al regime di favore per i lavoratori impatriati non può essere compresso da meri adempimenti procedurali, né la mancata opzione preventiva al datore di lavoro può tradursi in una decadenza dal beneficio per chi è rientrato in Italia prima del 2020.

Sono le precisazioni fornite nella sentenza n. 1584/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano. La pronuncia della Corte milanese si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più netto nel distinguere tra il possesso dei requisiti sostanziali e le modalità di esercizio dell’agevolazione.

Il processo

Nel caso di specie, il contribuente aveva omesso di richiedere l’applicazione dell’art. 16 del dlgs 147/2015 al proprio sostituto d’imposta per le annualità 2020 e 2021, attivandosi solo successivamente con un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del dpr 602/73.

L’amministrazione finanziaria aveva strumento opposto un diniego basato sulla prassi interna (circolare 33/E/2020), sostenendo che l’accesso al regime fosse precluso qualora il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi fosse decorso senza alcuna evidenza dell’opzione.

 Tuttavia, il collegio milanese ha ritenuto tale posizione priva di fondamento normativo per i soggetti rientrati entro il 31 dicembre 2019.

I giudici hanno chiarito che l’ufficio non ha contestato la sussistenza dei requisiti di fatto (scolarizzazione, residenza estera biennale e attività lavorativa in Italia), limitandosi a eccepire profili formali che, però, non godono di copertura legislativa per la fattispecie in esame.

 Il fulcro della decisione risiede nell’analisi dell’evoluzione normativa del citato art. 16: solo con l’introduzione del comma 5-ter, a opera del dl 34/2019, è stato stabilito espressamente che non si faccia luogo al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

Poiché tale preclusione ha natura innovativa e non interpretativa, essa non può essere applicata retroattivamente a chi ha trasferito la residenza fiscale nel 2018.

Non si perdono i requisiti: istanza di rimborso

 In linea con il recente orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 34655/2024), la Cgt di Milano ha dunque statuito che la scadenza dei termini per comunicare l’opzione al datore di lavoro non comporta la perdita dell’agevolazione.

Tale inadempimento esclude semplicemente la possibilità di fruire del beneficio in modo automatizzato tramite il sostituto d’imposta, ma lascia impregiudicato l’onere e il diritto del contribuente di recuperare la maggiore imposta corrisposta attraverso la procedura di rimborso.

 L’istanza ex art. 38 dpr 602/73 diventa così lo residuale ma legittimo per dare efficacia a un diritto soggettivo già maturato sul piano sostanziale

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