Regime Impatriati nel caso di svolgimento di più attività: se vuoi sapere come funziona, contattaci subito, compila il questionario e sarai ricontattato al più presto.
Indice
Regime Impatriati nel caso di svolgimento di più attività
L’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), disciplina il ”nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” (di seguito ”nuovo regime”). Questo si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In particolare è importante chiarire come funzioni il Regime Impatriati nel caso di svolgimento di più attività.
Regime Impatriati nel caso di svolgimento di più attività : il quesito
se un cittadino italiano, dichiara che:
- si è trasferito all’estero dal 1° gennaio 2023 per svolgere un’attività di lavoro dipendente presso una società estera. Durante il periodo di residenza all’estero «ha continuato a svolgere attività di collaborazione coordinata e continuativa per incarico di insegnamento» presso una Università italiana (di seguito ”Università”), lavorando sia da remoto che in Italia;
- intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel 2026, per lavorare come dipendente presso una società non collegata né partecipata dalla società per cui aveva lavorato all’estero. Tuttavia, ha intenzione di continuare la sua attività di collaborazione con l’Università;
- nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento non è stato fiscalmente residente in Italia. Inoltre, si impegna a risiedere in Italia per un periodo di almeno quattro anni dalla data del rientro;
- l’attività lavorativa sarà prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Ciò posto, l’Istante chiede se, al rientro in Italia, possa applicare il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al reddito derivante dall’attività di lavoro prodotto alle dipendenze di una società non coincidente con la società per cui ha lavorato all’estero. Inoltre, questa società non appartiene allo stesso gruppo. A nulla rileva la circostanza che al rientro continuerà a lavorare anche per l’Università.
Soluzioni prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di poter applicare il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, a decorrere dal periodo di imposta 2026 e per le quattro annualità successive richiedendo al proprio sostituto d’imposta l’applicazione del beneficio. A suo avviso, infatti, essendo stata fiscalmente residente all’estero per non più di tre periodi d’imposta precedenti al rimpatrio in Italia, sarà possibile applicare il regime agevolativo in questione esclusivamente ai redditi derivanti da contratti di lavoro stipulati con società diverse da quella per cui ha lavorato all’estero.
La risposta dell’agenzia
L’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n 209 disciplina il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. Esso si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo di imposta 2024, la residenza in italia.
In particolare il nuovo regime degli impatriati dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati al lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti da esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello stato, entro il limite di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ciò vale al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italiane per un determinato periodo di tempo ( sei o sette periodi di imposta );
- i lavoratori non sono stati fiscalmente in Italia nei tre periodi di imposta precedenti il loro trasferimento;
- attività lavorativa è prestata per la maggior parte del tempo nel territorio dello stato;
- i lavoratori sono in possesso di requisiti di elevata specializzazione .
Il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l’attività lavorativa nel territorio dello stato a favore del medesimo soggetto. In questo caso la norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero. Esso passa da tre a sei o sette anni.
Il nuovo regime e la continuità
Il nuovo regime si applica anche ad ipotesi di continuità con una precedente posizione lavorativa assunta in Italia prima dell’espatrio. Tuttavia, tale circostanza rileva solo relativamente al requisito minimo di permanenza all’estero che è più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto.
La risposta
L’istante non potrà fruire dei benefici del nuovo regime per lo stesso datore di lavoro (università) perchè ha solo tre anni di permanenza all’estero. Tuttavia, potrà fruire per attività intraprese con nuovi datori di lavoro.
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