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Indice
Avviso di accertamento Imu Forze Armate
Se hai presentato correttamente la dichiarazione Imu l’avviso di accertamento viola l’art 2 comma 5 bis del Decreto Legge n 102 del 31/08/2013
Si eccepisce l’illegittimità e pertanto la nullità e l’annullabilità dell’atto per violazione dell’esimente descritta nel citato disposto normativo che testualmente recita:
“Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A8 o A/9, che sia posseduto, e n/on concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate”
Orbene non ci sono dubbi alcuni che in presenza delle seguenti condizioni l’appartenente alle forze armate non deve pagare Imu:
- servizio permanente presso le Forze Armate ;
- proprietario dell’immobile non concesso in locazione;
- fruizione dell’esimente per un unico immobile e relative pertinenze di categoria diversa da A1, A/8, A/9.
Dichiarazione Imu
Le istruzioni specificano che la dichiarazione imu si presenta al ricorrere delle seguenti fattispecie. Anche nel caso di Ricorso Imu forze armate, ricordati la dichiarazione Imu, queste sono le situazioni in cui il documento deve essere presentato:
- immobili per i quali è prevista una riduzione di imposta quali:
- fabbricati di interesse storico o artistico (riduzione 50% base imponibile);
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati (riduzione 50% base imponibile). La dichiarazione è richiesta quando il contribuente perde il diritto all’agevolazione;
- abitazione non di lusso concessa in comodato ad un parente in linea retta di primo grado (genitore / figlio, riduzione 50% base imponibile);
- abitazione non locata e non concessa in comodato, posseduta in Italia da non residenti titolari di pensione;
- immobile oggetto di leasing (il soggetto passivo imu è il locatario);
- immobile che ha perso / acquistato durante l’anno il diritto all’esenzione imu;
- fabbricato del gruppo catastale D, non iscritto in Catasto / iscritto senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del valore del bene;
- immobile per il quale si è verificata la riunione dell’usufrutto non dichiarata in Catasto;
- immobili occupati abusivamente per i quali è fruibile l’esenzione imu , avendo presentato l’apposita denuncia all’Autorità giudiziaria o sia iniziata l’azione giudiziaria penale.
La compilazione della dichiarazione Imu delle Forze Armate
Si eccepisce l’illegittimità e pertanto la nullità e l’annullabilità dell’atto per violazione dell’esimente descritta nel citato disposto normativo che testualmente recita:
“ Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”
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