Devi presentare la dichiarazione iva 2026? Ecco come fare.
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Indice
La dichiarazione iva : le scadenze
La dichiarazione annuale Iva 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, va presentata nel periodo compreso fra il 1° febbraio e il 30 aprile prossimi. Tuttavia, i contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di indicare nel quadro VP della dichiarazione annuale i dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2025, al fine di fruire dell’esonero dalla presentazione della corrispondente comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), devono presentare la dichiarazione entro il mese di febbraio.
La dichiarazione iva tardiva
Anche dopo la scadenza del termine del 30 aprile, sarà possibile presentare validamente la dichiarazione entro i novanta giorni successivi, ossia entro il 29 luglio 2026, ai sensi dell’art. 2, comma 7, dpr n. 322/1998. In questo caso, però, l’adempimento si considera tardivo ed è punibile con la sanzione pecuniaria di 250 euro. Tuttavia, la sanzione è riducibile a un decimo con il ravvedimento operoso.
Devi presentare la dichiarazione iva 2026? Ecco come
Contribuenti esonerati dalla dichiarazione.
Non tutti i soggetti passivi dell’Iva sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale; sono infatti esonerati dall’adempimento i contribuenti che si trovano nelle situazioni appresso elencate.
a) Contribuenti che nel corso del 2025 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10, dpr 633/1972 o di altre disposizioni, anche se si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti afferenti alle predette operazioni ai sensi dell’art. 36-bis. Tuttavia, l’esonero viene meno per i contribuenti che per l’anno 2025: – sono tenuti a effettuare rettifiche della detrazione operata negli anni precedenti secondo le disposizioni dell’art. 19-bis2, oppure – hanno registrato operazioni passive (acquisti di beni e servizi) soggette all’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile e devono, pertanto, compilare il quadro VJ. Ad esempio, la società di assicurazioni che ha ricevuto da un’impresa servizi di pulizie dell’edificio in cui svolge l’attività.
b) Produttori agricoli che si sono avvalsi nel 2025 dell’esonero previsto dall’art. 34, comma 6, avendo conseguito nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al dpr n. 633/1972. L’esonero viene meno nel caso in cui, nel corso del 2025, il contribuente abbia effettuato operazioni diverse dalle cessioni dei predetti prodotti per importo superiore a un terzo del volume d’affari. In tal caso occorre presentare la dichiarazione annuale, indicando le operazioni agricole effettuate con applicazione delle percentuali di compensazione nella sez. 1 del quadro VE.
E poi—-
c) Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi ai sensi dell’art. 34-ter
d) Imprese esercenti attività di intrattenimento e svago che si sono avvalse nel 2025 del regime speciale previsto dall’articolo 74, sesto comma, dpr n. 633/1972, liquidando l’Iva sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti e fruendo dell’abbattimento forfettario dell’imposta sulle operazioni imponibili. Si ricorda che gli adempimenti formali contabili per le imprese che si avvalgono del suddetto regime speciale sono stabiliti dal dpr 30 dicembre 1999, n. 544.
e) Le persone fisiche titolari di un’unica azienda concessa in affitto a terzi, che non hanno svolto nell’anno 2025 alcuna attività rilevante agli effetti dell’Iva. Secondo la circolare ministero finanze n. 26 del 19 marzo 1985, infatti, la persona fisica che concede in affitto l’unica azienda perde lo status di imprenditore. Per cui i proventi derivanti dall’affitto non sono soggetti all’Iva. In base allo stesso principio, l’esonero dovrebbe valere anche per le società semplici che hanno dato in affitto l’unica azienda.
f) I rappresentati fiscali “leggeri”, i quali hanno ricevuto, da soggetti passivi residenti in altri Stati membri, che in Italia effettuano soltanto operazioni non soggette a pagamento dell’Iva, l’incarico di adempiere agli obblighi di fatturazione di tali operazioni e di presentazione dei modelli Intrastat ai sensi dell’art. 44, comma 3, secondo periodo, del dl 30 agosto 1993, n. 331.
g) I soggetti che, in relazione alle attività commerciali riconducibili agli scopi istituzionali dell’ente, si sono avvalsi del regime speciale previsto dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
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I regimi di vantaggio
Persone fisiche che si sono avvalse, nel 2025, del regime cosiddetto di vantaggio di cui all’art. 27 del dl n. 98 del 6 luglio 2011, oppure del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014. I contribuenti che fruiscono della franchigia dall’Iva prevista dai predetti regimi speciali, se hanno effettuato acquisti di beni o servizi per i quali sono essi stessi debitori dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (es. acquisti intracomunitari, servizi di pulizia di edifici, ecc.), devono versare l’imposta dovuta su tali acquisti entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare nel quale cade l’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, rimane fermo l’esonero dalla dichiarazione annuale. Si ricorda che il suddetto termine è stato così modificato dall’art. 6 del dlgs 12 giugno 2025, n. 81.
Le imprese extraUe identificate in Italia ai fini dell’applicazione del regime semplificato dello sportello unico Oss (One shop stop), per il pagamento dell’Iva dovuta sulle operazioni rientranti in tale regime effettuate verso privati consumatori.
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Le organizzazioni di volontariato
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che nel 2025 si sono avvalse del regime speciale previsto, in via transitoria, dal comma 15-quinquies dell’art. 5 del dl n. 146 del 21 ottobre 2021, secondo cui i predetti enti che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000, possono applicare, ai soli fini dell’Iva, il regime speciale di cui all’art. 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190/2014 (il limite dei ricavi è stato così elevato dall’art. 2, comma 1, del dlgs n. 186 del 4 dicembre 2025). Nel caso in cui i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale debbano comunicare opzioni o revoche, devono compilare il quadro VO del modello di dichiarazione Iva e allegarlo alla dichiarazione da presentare ai fini delle imposte sui reddito.
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