Sanzioni tributarie: richiesta di disapplicazione
5 Mar, 2026.

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Puoi chiedere la disapplicazione delle sanzioni tributarie in presenza di oggettive situazioni di incertezza normative.

Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni devi fare richiesta di disapplicazione al giudice tributario attraverso il ricorso, soprattutto quando si tratta di sanzioni tributarie.

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Sanzioni tributarie: richiesta di disapplicazione; l’incertezza normativa

A l fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è necessaria la tempestiva e specifica richiesta del contribuente. Infatti, la questione non è rilevabile d’ufficio dal giudice, come avviene spesso per temi legati alle sanzioni tributarie.

Sono le conclusioni della sezione quinta della Corte di cassazione che si leggono nella ordinanza n.3466/2026 depositata in cancelleria il 17 febbraio scorso.

Si tratta di un caso emblematico che verte proprio sulle sanzioni tributarie.

Il ricorso di primo grado in Corte di Giustizia

La vertenza tratta di un ricorso introduttivo con cui il contribuente aveva contestato l’accertamento erariale ricevuto per l’Iva dell’anno 2007. In questa causa, si trattava di stabilire la qualificazione economica da assegnare alla transazione che definiva l’acquisto di almeno tre prodotti al costo massimo di 50 euro ciascuno. Vi era l’omaggio di quello meno caro. In particolare, si doveva accertare se si trattasse di una operazione a premio, per la quale secondo l’ufficio finanziario l’Iva non era detraibile ex articolo 19 e 19–bis del dpr n.633/1972. Oppure si doveva chiarire se si trattasse di una operazione con sconto in natura o vendita promozionale, come una vendita abbinata, per cui valeva l’esenzione ex articolo 6 lettera c) del dpr n.430/2001. Nel contesto di questo ricorso, sono emerse questioni di sanzioni tributarie.

Il ricorso in secondo grado in Corte di Giustizia

La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava il rigetto del ricorso. Inoltre, stabiliva che, nel caso specifico, non essendo determinabile il prezzo di vendita non si era in presenza di sconti di alcun genere. Si trattava bensì della cessione gratuita di un prodotto. Contro questa sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, anche in relazione alle sanzioni tributarie contestate .

Sanzioni tributarie: richiesta di disapplicazione :il ricorso in Cassazione

Il Collegio di Piazza Cavour ha rigettato il ricorso confermando la decisione dei giudici di merito. Tra i motivi di ricorso, la contribuente aveva dedotto la sussistenza di una causa di non punibilità ex articolo 8 del d.lgs. n. 546/1992, articolo 6 comma 2 del d.lgs. n.472/1997 e articolo 10, comma 3, della legge n.212/2000. Inoltre, i motivi sollevati riguardavano anche le sanzioni tributarie previste dai decreti.

Gli Ermellini hanno precisato che, in tema di sanzioni tributarie, vi sia un contrasto di giurisprudenza sulla necessità di una richiesta specifica di disapplicazione delle sanzioni da parte del ricorrente.

Il Collegio ha sposato la tesi secondo cui, per disapplicare le sanzioni per incertezza normativa, sia necessaria una tempestiva domanda del contribuente. Infatti, la questione non è rilevabile d’ufficio. In questo contesto, la questione delle sanzioni tributarie assume particolare rilievo.

Tra le righe dell’ordinanza si legge che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle Corti di giustizia tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni. Ciò accade quando il coordinamento tra tali prescrizioni appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. In particolare, questa difficoltà si presenta spesso in materia di sanzioni tributarie.

L’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente. Va inoltre escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente. Inoltre, non è ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto, in modo analogo a quanto accade per le sanzioni tributarie.

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