Nella prescrizione dei crediti erariali, l’analisi delle leggi e delle scadenze è fondamentale . Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale (art. 2949 c.c.). Al contrario, la pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 c.c.).
Se hai ricevuto una cartella e vuoi verificare se puoi fare un ricorso tributario per prescrizione dei crediti erariali, contattaci, compilando il questionario.
Indice
Termini di prescrizione dei crediti erariali
Il sistema si basa sui seguenti disposti normativi:
- art. 25 DPR n. 602/1973 che dispone, a pena di decadenza, che la cartella esattoriale deve essere notificata al più tardi, entro il 31 dicembre “del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’ articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”. In altre parole, ciò significa entro 5 anni dalla presentazione della dichiarazione;
- art. 26 DPR n. 602/1973 che dispone: “L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento”. Ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. La prescrizione dei crediti erariali rientra in queste scadenze e leggi;
- art 20 comma 3 Dlgs 472/ 97 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) che dispone: “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione. Questa non corre fino alla definizione del procedimento;
- i tributi locali si prescrivono in 5 anni. Non si vede in cosa tali tributi, per cui è stata ampliamente riconosciuta la fisiologica caratteristica della periodicità, si differenzino ontologicamente dai tributi erariali dello Stato Centrale rispetto alla prescrizione dei crediti erariali dello Stato.
Termini di prescrizione delle sanzioni e degli interessi
In ogni caso, la recente sentenza della Cassazione n. 2044/2023 ha ribadito che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quinquennale. Questo è previsto per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1 n. 4 del Codice Civile.
Anche in questo contesto, la prescrizione dei crediti erariali è importante per comprendere scadenze e leggi.
Ricezione di un’intimazione di pagamento
Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art 50 Dpr 602/73, puoi presentare ricorso tributario per far valere la prescrizione delle somme erariali contenute nelle cartelle di pagamento. Questo vale nel caso di mancata o irrituale notifica delle cartelle medesime. Se sono trascorsi cinque anni tra la notifica dell’intimazione e la notifica delle cartelle di pagamento il credito è prescritto, secondo le scadenze e le leggi relative alla prescrizione dei crediti erariali.
Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento, pertanto, e vuoi verificare se puoi fare un ricorso tributario per prescrizione dei crediti erariali, contattaci, compilando il questionario.














