La riduzione dei termini di decadenza e fatturazione elettronica
13 Ott, 2025.

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La riduzione dei termini di decadenza e fatturazione elettronica è un aspetto importante per i contribuenti che possono beneficiare, relativamente ai redditi dichiarati, della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento al sussistere delle seguenti condizioni:

  • utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica ovvero dei corrispettivi telematici;
  • effettuazione / ricevimento con mezzi tracciabili di pagamenti di importo superiore a € 500.

La presenza delle predette condizioni si comunica all’Agenzia delle Entrate barrando un’apposita casella presente nel quadro RS del mod. REDDITI 2025. La riduzione dei termini di decadenza e fatturazione elettronica può essere comunicata in questo modo.

La mancata compilazione di tale casella comporta l’inefficacia del beneficio per il periodo d’imposta di riferimento.

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Il regime premiale della riduzione dei termini di decadenza e fatturazione elettronica

I contribuenti possono beneficiare, relativamente ai redditi dichiarati, della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento al sussistere delle seguenti condizioni:

  • utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica ovvero dei corrispettivi telematici;
  • effettuazione / ricevimento con mezzi tracciabili di pagamenti di importo superiore a € 500.

La presenza delle predette condizioni si comunica all’Agenzia delle Entrate barrando un’apposita casella presente nel quadro RS del mod. REDDITI 2025.

La mancata compilazione di tale casella comporta l’inefficacia del beneficio per il periodo d’imposta di riferimento.

I soggetti interessati alla riduzione dei termini di decadenza e fatturazione elettronica

 Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, DPR 633/72 , e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, DPR 600/73 , sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono , nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500″.

La riduzione dei termini

La riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento è applicabile agli accertamenti di cui:

  • all’art. 57, comma 1, DPR n. 633/72, in base al quale gli avvisi relativi a rettifiche / accertamenti della dichiarazione iva  annuale previsti dagli artt. 54 e 55, comma 2, DPR n. 633/72 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • all’art. 43, comma 1, DPR n. 600/73, in base al quale gli avvisi relativi alle rettifiche / accertamenti delle imposte sui redditi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Di fatto, per effetto della predetta riduzione, la decadenza dei termini di accertamento si realizza al decorso del 31.12 del terzo (anziché quinto) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. La riduzione dei termini di decadenza e fatturazione elettronica si articola su questi presupposti.

I requisiti richiesti

La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta esclusivamente a coloro che:

  • documentano le operazioni poste in essere con:
    • fattura elettronica tramite SdI, immediata o differita;
    • garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti (ricevuti ed effettuati) di importo superiore a € 500.

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