La disciplina del contenzioso tributario prevede che il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria la sospensione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato. Questo procedimento prende il nome di Istanza di sospensione tributaria.
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Indice
Istanza di sospensione tributaria: atti soggetti a sospensione
L’art 47 Dlgs 546/92 non elenca gli atti passibili di sospensione. Sicuramente si tratta di atti dotati di efficacia esecutiva e suscettibili, di provocare un danno grave e irreparabile. In molti casi, il contribuente si affida all’Istanza di sospensione tributaria per tutelarsi tempestivamente.
I presupposti dell’istanza di sospensione
La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta soltanto se ricorrono i seguenti requisiti previsti proprio per l’Istanza di sospensione tributaria:
- fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza della domanda;
- periculum in mora, ossia il pericolo che dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile.
Istanza di sospensione tributaria: fumus boni juris
Il fumus boni juris implica che il giudice , sulla base di un accertamento sommario, reputi, sia pure in termini probabilistici, la pretesa del ricorrente più facilmente accoglibile che respingibie.
Per quanto riguarda la delibazione sommaria in ordine alla fondatezza del ricorso introduttivo del giudizio, non può che rinviarsi a quanto ampiamente dedotto (e da intendersi interamente richiamato in questa sede) con riguardo ai molteplici vizi d’illegittimità e/o infondatezza inficianti atto impugnato, i dedotti motivi possono essere sinteticamente riepilogati.
Sulla sussistenza del periculum in mora
Il periculum in mora viene valutato non in astratto ma in funzione delle condizioni economiche del soggetto. Dunque non sarà soltanto la quantificazione economica complessiva l’elemento indicativo della gravità del danno, ma quello rappresentato dalle condizioni economiche riferibili al soggetto ricorrente. A titolo di esempio, la presenza delle condizioni richieste per l’Istanza di sospensione tributaria può emergere in diversi casi.
- nel pregiudizio circa la prosecuzione dell’attività economica intrapresa;
- nell’impossibilità di far fronte al pagamento di quanto dovuto per l’eccessiva esposizione bancaria;
- nello scarto fra gli interessi passivi gravanti sul contribuente costretto a ricorrere al credito per assolvere l’obbligazione bancaria e quelli previsti in caso di rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria;
- carenza di liquidità .
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