Intimazione di pagamento impugnazione
9 Feb, 2026.

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Intimazione di pagamento impugnazione

L’elenco degli atti impugnabili è contenuto nell’art 19 DLgs 546/92. Tale elenco ha natura tassativa ma non preclude la possibilità di impugnare anche altri atti. Scopri perché ricevere un’intimazione, se non attivi una difesa, può compromettere la tua situazione fiscale. Ricorda: intimazione di pagamento, impugnala per tutelarti e difendere i tuoi interessi fiscali. Ciò succede ove con gli stessi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. L’intimazione ad adempiere è un atto disciplinato dall’art.50 DPR 602/73. Pertanto, rientra tra gli atti autonomamente impugnabili, che richiedono un ricorso tributario, per le seguenti motivazioni:

  • mancata notifica degli atti presupposti:
  • illegittimità della pretesa (prescrizione) per vicende collegate alla mancata notifica degli atti presupposti.

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Intimazione di pagamento impugnazione

Quando ricevi un’intimazione di pagamento devi proporre ricorso per l’annullamento della stessa eccependo la decadenza della riscossione per omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese all’intimazione. Conviene, pertanto, agire rapidamente e impugnare immediatamente per proteggere i tuoi diritti. Questo è importante perché se non agisci in tempo, potresti scoprire che se non impugni intimazione di pagamento è finita! Ignorare questo potrebbe significare perdere il controllo della tua situazione fiscale. Tuttavia, intimazione di pagamento: impugnala per tutelarti rappresenta una scelta consapevole per la tua tutela. Non dimenticare, se non impugni intimazione di pagamento è finita, e puoi scoprirne le ragioni leggendo ulteriormente.

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Intimazione di pagamento impugnazione :cosa fare se le cartelle non ti sono state consegnate : irreperibilità

In tema di procedura di notificazione agli irreperibili il messo notificatore che accerti l’irreperibilità assoluta del destinatario deve indicare dettagliatamente le ricerche effettuate. La sottoscrizione di un modello prestampato che riporta generiche espressioni senza specificare le ricerche impedisce il controllo del suo operato e comporta l’invalidità della notifica.

Se il notificatore applica la procedura semplificata per l’irreperibilità assoluta (ex art. 60, lett. e, del dpr n. 600/1973), ma si era limitato a sottoscrivere un modello prestampato senza dettagliare le ricerche effettivamente svolte, non è sufficiente.

Il Collegio di Piazza Cavour ricorda che, in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma primo, lett. e), del dpr n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 del codice di procedura civile, devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale .

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La Cassazione: attività dell’ufficiale giudiziario

In particolare, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto a irreperibilità relativa ovvero a irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi oggettivamente idonei per notificare altrimenti l’atto.

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Il messo notificare deve indicare le ricerche

Tra le righe dell’ordinanza si legge come risulti certo che il notificatore non ha indicato le ricerche fatte, ma ha sottoscritto un modello prestampato, riportato a pagina cinque del ricorso, ai fini dell’esaustività e completezza del motivo. Tale procedura si pone in contrasto con gli insegnamenti della Suprema Corte di legittimità che, anche di recente, ha ribadito come in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma primo, lett. e), del dpr n.600/1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso .

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In sintesi

In sintesi, l’ordinanza conferma un orientamento garantista della Cassazione che, anche di recente, ha ribadito come in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma primo, lett. e), del dpr n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.

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La giurisprudenza

La giurisprudenza ha stabilito con un principio unanime che eventuali contestazioni in ordine al contenuto della relata possano essere sollevate solo tramite presentazione di apposita querela di falso da parte del contribuente. Ne deriva la corretta procedura di notificazione ai sensi dell’articolo 60 comma primo, lett. e) del dpr n. 600/1973, in assenza di una contestazione in questi stessi termini (con querela di falso) diviene definitiva.

Questo obbligo di ricerca, in estrema sintesi, richiede verifiche anagrafiche, interrogatorio di vicini/portieri e ogni altro tentativo ragionevole (per esempio, lavoro, altri familiari), da indicare dettagliatamente nella relata di notifica per evitare la nullità della notifica per l’irreperibilità assoluta, così come prevista dall’articolo 60, comma primo, lettera e) del dpr n.600/1973. A confermare la ricerca effettiva che dovrà svolgere l’Ufficiale notificatore, quindi, non sarà sufficiente la compilazione di un modello prestampato; dovranno essere descritte le azioni concrete compiute che renderanno legittima la notifica semplificata agli irreperibili.

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