In questo articolo approfondiamo il tema de Il socio di società di persone e la preventiva escussione del patrimonio sociale.
Per una prima consulenza gratuita, contattaci, pertanto, compilando il questionario.
Indice
Le responsabilità del socio di società di persone
Il socio di una società di persone a cui sia stata notificata una cartella di pagamento per debiti tributari della società, senza che sia stata previamente escussa la società stessa, può proporre ricorso. A tal proposito, può adducendo le seguenti motivazioni:
- beneficio della preventiva escussione, il socio illimitatamente responsabile può eccepire inosservanza della preventiva escussione del patrimonio sociale. Infatti, la responsabilità dei soci e sussidiaria rispetto a quella della società. Solo dopo che il patrimonio sociale sia risultato incapiente o insufficiente il creditore può agire nei confronti del socio;
- operatività solo in sede esecutiva, il beneficio di escussione opera esclusivamente in sede esecutiva. Pertanto, il socio può opporsi all’escussione contestando che non sia stata tentata l’escussione del patrimonio sociale prima di agire nei suoi confronti;
- onere della prova, l’onere di dimostrare incapienza del patrimonio sociale grava sull’amministrazione finanziaria;
- eccezione in sede di opposizione, il socio può sollevare l’eccezione di mancata escussione anche già in sede di ricorso avverso la cartella di pagamento. Non è necessario attendere la fase esecutiva.
Onere della prova spetta all’amministrazione finanziaria
Spetta all’amministrazione finanziaria provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non sia già dimostrata in modo certo l’insufficienza patrimoniale della società. Un esempio è il caso di cancellazione della stessa società dal registro delle imprese.
Nelle società di persone (come società in nome collettivo, società in accomandita e società semplice), la responsabilità per i debiti sociali, inclusi quelli tributari, è solidale e illimitata per tutti i soci (art. 2267 c.c., art. 2291 c.c.). Tuttavia, questa responsabilità è sussidiaria rispetto a quella della società: i creditori, compresa l’amministrazione finanziaria, devono prima escutere il patrimonio sociale e solo successivamente possono agire sui beni personali dei soci (art. 2304 c.c.), Il socio può opporsi all’azione esecutiva nei suoi confronti eccependo la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale.
La notifica deve essere fatta alla società e non al socio
Non è invece necessario che l’amministrazione finanziaria notifichi al socio l’avviso di accertamento. Questo perché l’accertamento effettuato nei confronti della società produce effetti anche verso i soci.
Il socio può impugnare accertamento
In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale. Al contrario, se si tratta di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale. Questo avviene, a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito. Ad esempio, ciò avviene nel caso in cui la società sia cancellata.
Molto interessante la parte finale dell’ordinanza (di cui al commento), dove gli Ermellini indicano le varie determinazioni a cui dovrà adeguarsi il giudice di merito. In particolare, questo principio vale nel decidere l’eventuale ricorso proposto contro la richiesta di pagamento in solido con la società di persone.
Inoltre, se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Infine, se nessuna prova si riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.
Per una prima consulenza gratuita, contattaci, pertanto, compilando il questionario.














