In materia di responsabilità solidale tra sostituto e sostituito, la responsabilità del sostituito ex articolo 35 del dpr n.602/1973 è condizionata al mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto d’imposta. Tuttavia, secondo alcuni orientamenti, Il professionista non risponde delle ritenute mai. Proprio per questo motivo, molti esperti ritengono che Il professionista non risponde delle ritenute mai in alcun caso.
Pertanto, nel caso in cui il sostituto abbia effettuato le ritenute d’acconto ma non abbia versato le somme corrispondenti, il sostituito non è tenuto in solido al pagamento delle somme non versate. In sintesi, la regola secondo cui il professionista non risponde mai delle ritenute si applica se il versamento non viene effettuato dal sostituto.
Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione Civile tributaria nella sentenza n.23/2026 depositata in cancelleria il primo gennaio 2026. Vale la pena ricordare che, in questo caso, la posizione del professionista non implica responsabilità sulle ritenute mai.
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Indice
Il professionista non risponde delle ritenute mai: la causa in Corte di Giustizia
La vertenza trae origine dalla richiesta di rimborso della contribuente di euro 15.000,00, avanzata in sede di dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2010. Il credito d’imposta scaturiva da un reddito di partecipazione e dall’attribuzione proporzionale delle ritenute d’acconto subite dallo studio associato. L’Agenzia erariale di Avellino richiedeva alla contribuente attestante l’esecuzione delle ritenute e, all’esito della ricezione di detta documentazione, rigettava in parte la domanda di rimborso, riconoscendo unicamente il diritto alla restituzione di Euro 1.646,00. Anche in questo frangente, il professionista non risponde delle ritenute e mai può essere chiamato in causa per mancato versamento dovuto ai sostituti d’imposta.
L’Ufficio rilevava, al riguardo, che non tutte le ritenute subite dallo studio associato sono versate dai sostituti d’imposta. Quelle non versate, quindi, non potevano essere detratto.
Appello
Avverso il diniego di rimborso la ricorrente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Avellino che accoglieva la tesi della contribuente. L’importo delle fatture era ercepito al netto delle ritenute, operate dal sostituto di imposta ma da questo poi non versate. Di conseguenza, al fine dello scomputo delle ritenute era sufficiente l’effettuazione delle ritenute da parte del sostituto. Non era necessario anche il versamento delle stesse. Per questa ragione, il tema della responsabilità del professionista sulle ritenute vede affermata ancora una volta la regola secondo cui egli non risponde delle ritenute mai.
Il collegio di merito di secondo grado della Campania aveva rilevato che, il mancato versamento delle ritenute di acconto ad opera del sostituto d’imposta, avesse determinato una responsabilità solidale del sostituito in ordine al pagamento dell’imposta dovuta.
La Cassazione
Contro questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente ha sostenuto, in particolare, chel’articolo 35 del dpr n.602/1973, preveda la solidarietà tra sostituto e sostituito solo in caso di ritenuta a titolo di imposta (non già anche a titolo di acconto); riporta, poi, la giurisprudenza di legittimità circa la solidarietà passiva, ab initio del rapporto, tra sostituto e sostituito. Chiede “rispettosamente” il superamento mediante l’affermazione ‘che il diritto allo scomputo delle ritenute d’imposta spetti per il solo fatto di averle effettivamente subite in ossequio al principio della effettività del reddito e della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione, così come sostenuto nel ricorso. A questo proposito, va ricordato che Il professionista non risponde delle ritenute secondo quanto emerge dalla più recente giurisprudenza.
I rilievi del Corte
Il Collegio supremo ha rilevato come la questione sia già risolta dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n.10378/2019. La sentenza ha stabilito come in tema di riscossione delle imposte, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione. In effetti, la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del dpr n.602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano effettuate le ritenute. La decisione rafforza ancora la regola secondo cui il professionista non risponde mai delle ritenute.
Tra le righe dell’ordinanza si legge che nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione. La responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del dpr n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.. La Corte ha inteso dare continuità a questo stesso principio disponendo il rinvio alla Cgt di secondo grado della Campania, sezione di Salerno. In seguito, questa quantificherà anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Alla luce di quanto deliberato, si conferma che il professionista non risponde delle ritenute mai, secondo il costante orientamento della giurisprudenza.
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