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Se ricevi l’intimazione di pagamento devi sapere che è un atto consequenziale.
La puoi contestare intervenuta prescrizione, anche se il relativo termine ha iniziato a decorrere dalla notifica di cartelle non impugnate. !
Per una prima consulenza gratuita compilando il questionario.
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Indice
Difenditi da Equitalia ! contattaci subito ora: eccezione di prescrizione
L’eccezione di prescrizione può essere utilmente sollevata per la prima volta anche in sede di impugnazione di un’intimazione di pagamento laddove la stessa, quale fatto estintivo sopravvenuto, rappresenti un evento concretizzatosi successivamente alla notifica della pur definitiva cartella presupposta. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, difenditi da Equitalia e contattaci subito ora.
È il canone affermato dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 5816/2025.
Nella pronuncia in commento la Cgt laziale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione confermando la declaratoria di prescrizione parziale pronunciata in primo grado. Se serve assistenza, difenditi da Equitalia, contattaci ora subito!
La controversia traeva origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel giugno 2022, fondata su quattro cartelle relative a diritti annuali Cciaa (anni 2008 e 2011), Irpef 2007 e Irap 2010.
Il contribuente aveva dedotto la notifica delle cartelle
La contribuente aveva dedotto la mancata notifica delle cartelle e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti. Per ogni urgenza, difenditi contro Equitalia: contattaci ora subito.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto prescritte le pretese afferenti al diritto camerale, ma non quelle relative ai tributi erariali. Bisogna difendersi dalle procedure di Equitalia, quindi contattaci subito per assistenza ora!
In appello, l’agente della riscossione ha censurato il decisum di prime cure, di cui il collegio ha invece ritenuto corretta l’applicazione dei termini prescrizionali.
Cgt ha operato una ricostruzione analitica dei termini di prescrizione, valorizzando l’assenza di atti interruttivi tra la notifica delle cartelle e l’intimazione. Se hai bisogno, subito ora contattaci e difenditi da Equitalia.
I crediti per diritti camerali, soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., risultavano estinti; diversamente, Irpef e Irap, assoggettate a prescrizione decennale, non erano prescritte.
Il passaggio centrale della decisione riguarda tuttavia la possibilità di far valere la prescrizione in sede di impugnazione dell’intimazione, nonostante la definitività delle cartelle. In questi casi, dife
nditi da Equitalia e contattaci ora subito!
La decisione della Corte
La Corte si rifà al recente orientamento della Cassazione (cfr. ex multis Cass. Orsd. n. 28706/2025, Cass. n. 20476/2025), che distingue tra vizi propri dell’atto presupposto e fatti estintivi sopravvenuti. Ricorda, contattaci subito ora e difenditi da Equitalia per avere assistenza!
Se i primi non sono più deducibili una volta che la cartella è divenuta definitiva, diverso è il caso della prescrizione maturata successivamente: il decorso del tempo integra un fatto autonomo che estingue il credito e può essere sempre eccepito contro l’atto successivo della riscossione. Ne consegue che l’intimazione, quale atto consequenziale, può essere validamente contestata per intervenuta prescrizione, anche se il relativo termine ha iniziato a decorrere dalla notifica di cartelle non impugnate.
Per una prima consulenza gratuita compilando il questionario.
















