Cancella subito la società : accertamento inammissibile !
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Società estinta da meno di un quinquennio
Nei cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, quindi, non si pone nessun problema di interruzione del processo e/o di ripresa o di prosecuzione del processo stesso in capo ai soci. Infatti, la società è ancora artificiosamente in vita e il principio “Cancella subito la società : accertamento inammissibile !” si applica successivamente.
Società estinta da oltre un quinquennio: cancella subito la società : accertamento inammissibile !
Nella società cancellata dal registro delle imprese da oltre cinque anni, il ricorso per cassazione proposto dalle Entrate nei confronti della società o del difensore del liquidatore o dell’ultimo rappresentante legale è inammissibile. Di conseguenza, il principio “Cancella subito la società : accertamento inammissibile !” trova concreto fondamento in questo caso. Infatti, il ricorso può essere proposto solo ai soci succeduti ex articolo 2495 del codice civile,. Questi mantengono la legittimazione processuale attiva e passiva. Inoltre, mantengono le responsabilità in dipendenza della natura della partecipazione.
L’articolo 28, comma 4, del d.lgs. n.175/2014, prevede che: “Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
Questa disposizione riguarda, quindi, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, derivanti dall’art. 2495, comma 2, del codice civile. Esso opera soltanto a favore dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi. Inoltre, è diretta a garantire, per il periodo previsto, l’efficacia dell’attività degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi. In sintesi, Cancella subito la società : accertamento inammissibile ! si conferma una regola cardine nei casi individuati dalla legge.
La legittimazione processuale
Decorso il quinquennio, la legittimazione processuale si trasmette ai soci che rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di legge. In ragione di quanto esposto, se il quinquennio spira tra un grado e l’altro del processo, l’impugnazione della sentenza va notificata e rivolta ai soci-successori e non alla società estinta, pena l’inammissibilità dell’impugnazione. Poi, rimane fatto scontato che, onde far valere la responsabilità dei soci, sarà necessario un distinto avviso di accertamento in cui va dimostrata la loro responsabilità. Tale responsabilità, in estrema sintesi, si concretizza in funzione del tipo di società prima della cancellazione dal Registro delle Imprese. Infatti se si tratta di una società di persone i soci rispondono illimitatamente. Inoltre, illimitatamente rispondono i soci accomandatari della Società in accomandita semplice. In quest’ottica, vale ancora una volta il principio: Cancella subito la società : accertamento inammissibile !
Per quanto riguarda le società di capitale, i soci rispondono se hanno ricevuto utili o beni sociali in sede di liquidazione o nei due anni precedenti. Interessante la parte finale della sentenza dove la Corte di Piazza Cavour ha enunciato un nuovo principio di diritto.
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