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Purtroppo non puoi impugnare l’estratto di ruolo.
Devi aspettare l’intimazione di pagamento e impugnarla per difetto di notifica della cartella.
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Indice
La notifica degli atti
L’inoltro di un qualsiasi atto impositivo presso un luogo che il contribuente, destinatario dell’atto, riesca a dimostrare come del tutto estraneo alla sua persona, impedisce di considerarne perfezionata la notifica.
Si tratta dei canoni chiariti nella sentenza n. 58/2026 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 16 gennaio.
L’impugnazione di una notifica di pagamento
Una contribuente aveva impugnato una intimazione di pagamento fondata su una cartella di pagamento asseritamente notificata nel dicembre 2014. La contribuente aveva eccepito la nullità della notifica della cartella, deducendo che la stessa era inviata a un indirizzo non più riferibile alla destinataria e notificata con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti. Il giudice di Latina ha ricostruito la vicenda notificatoria sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente. Da questa documentazione emergeva che, alla data del tentativo di notifica della cartella, la contribuente aveva già trasferito la propria residenza prima all’interno del comune di Formia. Successivamente si era trasferita nel comune di Gaeta, con regolare annotazione anagrafica in entrambi i comuni. Pertanto, ne conseguiva che la notifica effettuata presso il precedente indirizzo in Formia non poteva qualificarsi come notifica a soggetto irreperibile”. Mancava, infatti, in radice il presupposto dell’irreperibilità assoluta richiesto dall’art. 140 c.p.c..
Annullamento della cartella di pagamento e della intimazione impugnata
La Corte ha chiarito che, caso di contestazione, spetta all’amministrazione dimostrare che l’atto sia stato notificato presso la residenza o il domicilio effettivo del destinatario. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita. Risultava invece dimostrato che il luogo di notifica era privo di qualsiasi collegamento con la persona della contribuente. Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 12832/2022), il collegio afferma che l’erronea individuazione del luogo di residenza o domicilio del destinatario impedisce il perfezionamento della notifica. Questo accade anche qualora l’atto sia stato comunque ricevuto da soggetti terzi. La nullità della notifica della cartella presupposta comporta, per derivazione, l’illegittimità dell’intimazione di pagamento successivamente emessa. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha disposto l’annullamento della cartella di pagamento e dell’intimazione impugnata. Ha, inoltre, condannato la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza.
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