Accertamento sui movimenti bancari: sentenza 4398/2025
9 Feb, 2026.

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Accertamento sui movimenti bancari: sentenza 4398/2025

In tema di riparto dell’onere probatorio nei casi di accertamenti fondati su movimentazioni bancarie dalle quali l’ufficio abbia ricostruito ricavi e volume d’affari, spetterà al contribuente dimostrare che i versamenti contestati non fossero riferibili a operazioni imponibili secondo quanto stabilito dall’accertamento sui movimenti bancari, sentenza 4398/2025.

È il canone ribadito dalla sentenza n. 4398/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano e depositata il 6 novembre 2025.

Oggetto di ricorso erano stati diversi avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in nome collettivo e del socio, relativi al 2018, concernenti ii.dd. e Iva. Nel contesto della sentenza 4398/2025 sul tema accertamento movimenti bancari, queste contestazioni sono particolarmente rilevanti.

Gli atti impositivi scaturivano da una segnalazione derivante dall’incrocio dei dati delle movimentazioni finanziarie attive sui conti correnti con i ricavi e il volume d’affari dichiarati.

La decisione della Corte

La Cgt si è quindi espressa sull’applicazione dell’art. 32 del dpr n. 600/1973 affermando che, qualora l’accertamento sia fondato su verifiche dei conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione finanziaria deve ritenersi assolto mediante la produzione dei dati e degli elementi risultanti dalle movimentazioni esaminate.

Da ciò consegue l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare che i versamenti contestati non sono riferibili a operazioni imponibili.

Il collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità , ribadendo che la prova richiesta al contribuente non può essere generica, ma deve essere analitica e puntuale. Inoltre, è richiesta la specifica indicazione della natura di ciascun movimento bancario e della sua estraneità a fatti imponibili. In assenza di tale dimostrazione, le presunzioni legali derivanti dalle risultanze dei conti correnti restano operative secondo quanto chiarito dall’accertamento sui movimenti bancari e sentenza 4398/2025.

Nel caso di specie, la Corte rileva che i ricorrenti non avevano fornito elementi idonei a giustificare le movimentazioni bancarie contestate. Inoltre, non avevano prodotto una ricostruzione analitica alternativa capace di superare le presunzioni poste a base dell’accertamento.

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